Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Metodi di analisi e laboratori
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 05-06-1997
Numero provvedimento: 105
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 18-08-1997
Numero gazzetta: 252
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nel procedimento C-105/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Ravenna): Ditta Angelo Celestini contro Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG. (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Controllo dei vini provenienti da un altro Stato membro. Metodo della ricerca degli isotopi dell’ossigeno nell’acqua mediantela spettrometria di massa a rapporti isotopici).

1)   Gli articoli 30 e 36 del Trattato Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro assoggetti il vino prodotto in uno Stato membro a un controllo idoneo allo scopo di accertarne la conformità alle norme comunitarie, anche se il vino è accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da laboratori debitamente autorizzati nello Stato membro d’origine, qualora i detti controlli vengano applicati in maniera non discriminatoria e rispettino il principio di proporzionalità e qualora si tenga conto, in particolare, dei controlli già effettuati nello Stato membro d’origine.

2)  Spetta al giudice stabilire, in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d’analisi dei vini denominato determinazione del rapporto isotopico O18/O16 dell’acqua contenuta nel vino sia conforme ai criteri di esattezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall’articolo 74, n. 2, lettera c), del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.