Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Bevande spiritose, Metodi di analisi e laboratori
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 19-12-2000
Numero provvedimento: 2870
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-12-2000
Numero gazzetta: 333
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose.

(Regolamento (CE) 19/12/2000, n. 2870/2000, pubblicato in G.U.U.E. 29 dicembre 2000, n. L 333)

Il Regolamento (CE) 19 dicembre 2000, n. 2870/2000 è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 16 febbraio 2023, n. 2023/383.


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1576/89 prevede la definizione dei metodi da utilizzare per analizzare le bevande spiritose. Bisogna ricorrere a metodi di riferimento per garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98, nei controlli ufficiali e in caso di controversia.

(2) È opportuno definire descrivendoli, per quanto possibile, come metodi di riferimento comunitari per le analisi quelli generalmente riconosciuti.

(3) Per tenere conto del progresso scientifico e delle differenti attrezzature dei laboratori ufficiali è opportuno consentire, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio interessato, l'applicazione di metodi di analisi basati su principi di misurazione differenti da quelli di riferimento descritti nell'allegato del presente regolamento, qualora tali metodi offrano sufficienti garanzie per i risultati e soddisfino in particolare ai criteri stabiliti nella direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana e si possa dimostrare che l'accuratezza, la ripetibilità e la riproducibilità dei relativi risultati variano entro i limiti di quelli ottenuti con i metodi di riferimento descritti nel presente regolamento. Qualora tale condizione sia soddisfatta, è opportuno consentire l'applicazione di altri metodi di analisi. Occorre tuttavia precisare che, in caso di controversia, tali altri metodi non possono sostituire quelli di riferimento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

I metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, che consentono di verificare se sono rispettate le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal regolamento (CEE) n. 1014/90:

— nei controlli ufficiali, o

— in caso di controversia,

sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 1 bis

1. Il presente regolamento si applica all’alcole etilico di origine agricola quale definito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I metodi di analisi di riferimento dell’Unione per l’alcole etilico di origine agricola sono quelli stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento l’alcole etilico di origine agricola è considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico è misurato direttamente come indicato nel capo I, appendice II, dell’allegato.

Tuttavia, se il campione di alcole non è limpido o sono visibili particelle in sospensione, il campione deve essere distillato.

4. Per la determinazione delle sostanze volatili è necessaria la taratura con la soluzione di taratura C preparata in etanolo assoluto per ottenere un abbinamento adeguato della matrice tra i campioni e le soluzioni di taratura precisate al capo III.2 dell’allegato.

5. Per la determinazione del furfurolo, come specificato nel capo X dell’allegato, l’alcole etilico di origine agricola è diluito due volte mediante aggiunta di acqua in modo da raddoppiarne il volume iniziale e raggiungere un titolo alcolometrico volumico compatibile con le soluzioni di taratura. I risultati dell’analisi del furfurolo sono convertiti in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. secondo l’equazione “Concentrazione di furfurolo in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. = concentrazione di furfurolo in mg/l × 10/titolo alcolometrico (% vol)”, in cui il titolo alcolometrico volumico (% vol) è il titolo alcolometrico del campione misurato come stabilito al capo I dell’allegato.

6. Per la determinazione del tenore di 14C nell’etanolo si applica il metodo di cui al capo XI dell’allegato.

 

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, primo trattino, e sotto la responsabilità del direttore del laboratorio interessato, sono ammessi altri metodi d'analisi a condizione che l'accuratezza e la precisione (ripetibilità e riproducibilità) di questi metodi siano almeno equivalenti a quelli dei metodi d'analisi di riferimento corrispondenti, di cui all'allegato.

 

Articolo 3

Qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili:

a) metodi d'analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, ai criteri di cui all'allegato della direttiva 85/591/CEE oppure

b) metodi d'analisi conformi alle norme raccomandate dall'ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la standardizzazione) oppure

c) metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'OIV (Office international de la vigne et du vin, Ufficio internazionale della vite e del vino) e da esso pubblicati oppure

d) qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) e c) e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità,

— un metodo d'analisi ammesso dallo Stato membro interessato,

— qualsiasi altro metodo d'analisi appropriato, qualora necessario.

 

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per limite di ripetibilità si intende il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95 %, il valore assoluto della differenza tra i due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate in condizioni di ripetibilità (stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e un breve intervallo di tempo tra le due misurazioni) {ISO 3534-1};

b) per limite di riproducibilità si intende il valore al di sotto del quale si situa, o a cui equivale, con una probabilità del 95 %, il valore assoluto della differenza tra i due singoli risultati ottenuti da misurazioni effettuate in condizioni di riproducibilità (operatori differenti, apparecchiature differenti e laboratori differenti) {ISO 3534-1};

c) per accuratezza si intende la prossimità del valore di un risultato ottenuto al valore di riferimento riconosciuto {ISO 3534-1}.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2001.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.


Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

               

ALLEGATO

Per l'Allegato si rinvia alla versione consolidata al 26 aprile 2016 riportata in Eurlex.

Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 16 febbraio 2023, n. 2023/383 e la rettifica pubblicata in G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. L236.