Recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette Aceto Balsamico di Modena (IGP).
Articolo 1
La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
La scheda consolidata contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)
ITALIA
Aceto Balsamico di Modena (IGP)
ALLEGATO II
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Regolamento n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
«ACETO BALSAMICO DI MODENA» N. CE: IT-PGI-0005-0430- 18.11.2004 DOP ( ) IGP (X)
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro
Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4819968
Fax +39 06 42013126
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2. Associazione richiedente
Nome: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l. – Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico
Modenese – Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena
Indirizzo: c/o C.C.I.A.A. Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena
Tel. +39 0593163514
Fax +39 0593163526
Regolamento della Commissione n. 583/09 del 3 luglio 2009
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Composizione produttori/trasformatori (X) altro ( )
3. Tipo di prodotto
Classe 1.8 – Altri prodotti dell’allegato I – Aceto
4. Disciplinare
[riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del reg. n. 510/06]
4.1. Nome
«Aceto Balsamico di Modena»
4.2. Descrizione
Caratteristiche analitiche:
- densità a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato,
- titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,5% in volume,
- acidità totale minima: 6%,
- anidride solforosa totale: massimo100 mg/l,
- ceneri: minimo 2,5 per mille,
- estratto secco minimo: 30 g per litro,- zuccheri riduttori: minimo 110 g/l. Caratteristiche organolettiche:
- limpidezza: limpido e brillante,
- colore: bruno intenso,
- odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose,- sapore: agrodolce, equilibrato.
4.3. Zona geografica
La produzione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia.
4.4. Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve, dei viticoltori, dei produttori di mosto, degli elaboratori e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della suddetta struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento
L’«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti d’uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati con l’aggiunta di una percentuale di aceto vecchio di almeno 10 anni e con l’aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura minima del 10%. La percentuale di mosto d’uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all’elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20°C.
Al fine di garantire che l’Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui al punto 4.2 è necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni e che possieda le seguenti caratteristiche:
- acidità totale minima: 8 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati),
- estratto secco netto minimo: 55 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati).
Regolamento della Commissione n. 583/09 del 3 luglio 2009
Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l’aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l’aggiunta di qualsiasi altra sostanza. L’elaborazione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione mediante l’utilizzo di colonie batteriche selezionate ovvero utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguiti da affinamento. In ogni caso, l’acetificazione e l’affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell’arco di un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l’assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione. I contenitori nei quali l’«Aceto Balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l; 3 l o 5 l; oppure in bustine monodose di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sulle quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale. Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l’assemblaggio delle materie prime, l’elaborazione, l’affinamento e/o l’invecchiamento in contenitori di legno. Il prodotto può essere condizionato al di fuori della zona delimitata di cui al punto 4.3.
4.6. Legame
La reputazione di cui gode l’«Aceto Balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l’unicità e l’autenticità del prodotto in argomento.
L’«Aceto Balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L’«Aceto Balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l’«Aceto Balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all’immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.
4.7. Struttura di controllo
Nome: CSQA Certificazioni srl
Indirizzo: Via S. Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445 313011
Fax +39 0445 313070
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4.8. Etichettatura
Sulle confezioni la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve essere accompagnata dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» scritta per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del paese di destinazione. È vietato aggiungere alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, inclusi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro simile. È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare, qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.