Recante talune modalità di applicazione del regolamento n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Articolo 1.
1. Nella fabbricazione dei vini aromatizzati definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1601/91 è autorizzata l’utilizzazione di una sostanza aromatizzante identica alla vanillina naturale, quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 388/88 del Consiglio.
2. L’impiego di miscele di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, che presentino l’odore o il gusto di mandorla, albicocca o uovo è autorizzata nell’elaborazione dei vini aromatizzati come complemento alle mandorle, alle albicocche e, rispettivamente, alle uova, esclusivamente alle seguenti condizioni:
— le miscele rispettano le disposizioni della direttiva 388/88 e le relative misure di attuazione;
— la designazione del prodotto fa riferimento a uno dei tre prodotti di cui all’alinea;
— le imprese in oggetto tengono una registrazione separata in merito all’impiego delle sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali.
Il registro contiene informazioni precise sull’aroma identico agli aromi naturali utilizzato, ossia la natura e la quantità dell’aroma identico agli aromi naturali presente nell’impresa, il luogo d’immagazzinaggio e le indicazioni relative al suo impiego complementare nella bevanda rispetto all’aroma principale. È indicata nel registro ogni operazione o manipolazione. Una volta all’anno, i registri vengono chiusi e verificati dalle autorità competenti dello Stato membro.
Articolo 2.
L’aggiunta di alcol è autorizzata per i seguenti prodotti:
— la bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta da vino bianco, edulcorata, caratterizzata dall’aggiunta di un distillato di uve secche e aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo;
— le bevande aromatizzate a base di vino, ottenuto da vino rosso, edulcorate e alle quali sono state aggiunte preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 388/88. Tali preparazioni sono ottenute esclusivamente a base di spezie, di ginseng, di noci, di agrumi e di erbe aromatiche.
Articolo 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 17 dicembre 1993.