Organo: Commissione europea
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 07-07-1995
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Produzione di una bevanda aromatizzata a base di vino.

In seguito all’intervento della delegazione italiana nel Comitato di applicazione delle bevande spiritose dell’8 maggio 1995 e in risposta alla vostra lettera in riferimento, sono in grado di comunicare che la bevanda di cui trattasi può essere commercializzata con la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» alle seguenti condizioni:

1. la bevanda deve rispondere alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1601/91, ossia contenere almeno il 50% di vino, essere ottenuta da uno dei vini definiti ai punti 11-13 e 15-18 dell’allegato I del regolamento n. 822/87, aver subito un’aromatizzazione ed eventualmente l’edulcorazione e non essere stata addizionata di alcol, e avere un titolo alcolometrico compreso tra 7 e 14,5% vol;

2. in base alle informazioni fornite nell’allegato della vostra lettera del 18 maggio scorso, le suddette condizioni sembrano soddisfatte. Tuttavia, non è possibile valutare se il vino di base a 10% vol corrisponda a uno dei prodotti definiti ai punti succitati dell’allegato I del regolamento n. 822/87;

3. l’addizione di zucchero allo scopo di provocare la formazione della spuma e una rifermentazione naturale in autoclave, con un aumento del titolo alcolometrico fino a 9,5% vol non può considerarsi un’aggiunta di alcol vietata dal regolamento n. 1601/91. Non è invece possibile valutare il significato dell’indicazione contenuta nel processo verbale di fabbricazione emesso dalla dogana di Torino, relativa a un alcol aggiunto di 1,4917%; se si tratta di aggiunta di alcol, va notato che tale pratica non è autorizzata dalle vigenti disposizioni comunitarie;

4. la presente lettera non pregiudica un eventuale esame relativo alla classificazione del prodotto in una delle voci della nomenclatura combinata e non si pronuncia in merito alla classificazione nel codice NC 2206 00 39 indicato nella lettera in riferimento.