Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto.
Articolo unico.
I mosti, i vini e i vini speciali destinati esclusivamente ai locali ove si vende vino sciolto ai consumatori possono essere posti in recipienti di acciaio inossidabile aventi una capacità non inferiore a litri 18. Detti recipienti devono essere rispondenti alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, e successive modificazioni.