Organo: Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 20-03-2000
Tipo gazzetta: Nessuna

Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Modificato da: direttiva n. 101/01 del 26 novembre 2001; atto adesione G. u. n. L 236 del 23 settembre 2003; direttive n. 89/03 del 10 novembre 2003; n. 107/06 del 20 novembre 2006; n. 142/06 del 22 dicembre 2006; n.68/07 del 27 novembre 2007; reg. n. 1332/08; reg. n. 1334/08; reg. n. 596/09; dir. 415/09; reg. n. 1266/10.

Articolo 1.

1. La presente direttiva riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.

2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate «collettività».

3. Ai sensi della presente direttiva s’intende per:

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l’imballaggio sia aperto o alterato.

 

Articolo 2.

1. Vedi reg. 607/09, art. 49 L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede, iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

2. Secondo la procedura prevista dall’articolo 95 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco non esaustivo delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato.

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l’aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l’imballaggio, il modo in cui sono disposti e l’ambiente nel quale sono esposti; b) la pubblicità.

 

Articolo 3.

1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l’etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

1) la denominazione di vendita;

2) l’elenco degli ingredienti;

3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all’articolo 7;

4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfenzionati, il quantitativo netto;

5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

7) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore.

Fatta salva l’informazione prevista all’articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del secondo comma;

8) il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;

9) le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consenta all’acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;

10) per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve disposizioni più precise o più estese in materia di metrologia.

 

Articolo 4.

1. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare, a titolo eccezionale e senza pregiudicare l’informazione dell’acquirente, agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 2) e 5).

2. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all’articolo 3.

In mancanza di esse, gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedure prevista dall’articolo 19.

3. La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

 

Articolo 5.

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all’occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all’acquirente di conoscerne l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

b) È parimenti autorizzata l’utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l’applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all’articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l’effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un’informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un’indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l’omissione di tale indicazione può confondere l’acquirente.

Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radicazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture:

– in bulgaro:

“облъчено” o “обработено с йонизиращо лъчение”,

– in spagnolo:

“irradiato” o “tratado con radiación ionizzante”;

– in ceco:

“ozáreno” o “osetreno ionizujícím zárením”;

– in danese:

“bestrålet/...” o “strålekonserveret” o “behandlet med ioniserende stråling” o “konserveret med ioniserende stråling”;

– in tedesco:

“bestrahlt” o “mit ionisierenden Strahlen behandelt”;

– in estone:

“kiiritatud” o “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”;

– in greco:

“επεξεργασµενο µε ιονιζουσα ακτινοβολια” o “ακτινοβοληµενο”

– in inglese:

“irradiated” o “treated with ionising radiation”;

– in francese:

“traité par rayonnements ionisants” o “traité par ionisation”;

– in italiano:

“irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”;

– in lettone:

“apstarots” o “apstradats ar jonizejoso starojumu”;

– in lituano:

“apsvitinta” o “apdorota jonizuojanciaja spinduliuote”;

– in ungherese:

“sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt”;

– in maltese:

“ittrattat bir-radjazzjoni” o “ittrattat b’’radjazzjoni jonizzanti”;

– in olandese:

“doorstraald” o “door bestraling behandeld” o “met ioniserende stralen behandeld”;

– in polacco:

“napromieniony” o “poddany dzialaniu promieniowania jonizujacego”;

– in portoghese:

“irradiado” o “tratado por irradiação o tratado por radiação ionizante”;

– in rumeno:

“iradiate” o “tratate cu radiatii ionizate”;

– in slovacco:

“osetrené ionizujúcim ziarením”;

– in sloveno:

“obsevano” o “obdelano z ionizirajocim sevanjem”; – in finlandese:

“säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä”;

– in svedese:

“bestrålad, behandlad med joniserande straålning”.

 

Articolo 6.

1. Gli ingredienti devono essere elencati ai sensi delle disposizioni del presente articolo e degli allegati I, II, III e III bis.

2. L’indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso:

a) – degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi,

– delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi quest’ultima caratteristica,

– degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; b) – dei formaggi,

– del burro,

– del latte e delle creme di latte fermentati,purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,

– a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell’ingrediente, o

– a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.

3. Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, entro il 22 dicembre 1982, le norme per l’etichettatura degli ingredienti.

3 bis Vedi reg. 607/09 art. 49 Fatte salve le norme per l’etichettatura da adottare ai sensi del paragrafo 3, un ingrediente, quale definito nel paragrafo 4, lettera a), ed elencato nell’allegato III bis, deve essere indicato nell’etichettatura se presente nelle bevande di cui al paragrafo 3. L’indicazione comporta il termine «contiene» seguito dal nome dell’ingrediente o degli ingredienti in questione. Tuttavia, tale indicazione non è necessaria se l’ingrediente figura già, con il suo nome specifico, nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita della bevanda.

Ove necessario possono essere adottate modalità dettagliate per la presentazione dell’indicazione di cui al primo comma secondo le seguenti procedure:

a) per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, secondo la procedura di cui all’articolo 75 del medesimo;

b) per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, secondo la procedura di cui all’articolo 13 del medesimo;

c) per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, secondo la procedura di cui all’articolo 14 del medesimo;

d) per gli altri prodotti, trattandosi di misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

4. a) per «ingrediente» s’intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto. c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:

i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale; ii) gli additivi ed enzimi:

– la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,

– che sono utilizzati come ausiliari tecnologici; iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi o enzimi o aromi. iv) sostanze che non sono additivi ma sono utilizzate secondo le stesse modalità e con gli stessi fini dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in altra forma.

d) Secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 2 può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c) ii) e iii) siano soddisfatte.

5. L’elenco degli ingredienti è costituito dall’enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un’indicazione appropriata contenente la parola «ingredienti».

Tuttavia:

– l’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5 % del prodotto finito,

– gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell’elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,

– nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell’acqua, l’enumerazione può rispettare l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da un’indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingrediente del prodotto pronto per il consumo»,

– quando tipi diversi di frutta, ortaggi o funghi, nessuno dei quali abbia una predominanza di peso significativa, utilizzati in proporzioni variabili, sono utilizzati, in miscuglio, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di «frutta», «ortaggi» o «funghi» seguita dalla menzione «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall’enumerazione dei tipi di frutta, ortaggi o funghi presenti; in tal caso, il miscuglio è indicato nell’elenco degli ingredienti, a norma del primo comma, in funzione del peso dell’insieme della frutta, degli ortaggi o dei funghi presenti,

– nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un’indicazione del tipo

«in proporzione variabile»,

– gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti,

– quando ingredienti simili o sostituibili tra loro sono suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, è possibile, purché costituiscano meno del 2% del prodotto finito, indicarli nell’elenco degli ingredienti con la menzione «contiene ... e/o ...», qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi o agli ingredienti elencati nell’allegato III bis.

6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall’articolo 5. Tuttavia:

– gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Modifiche all’elenco delle categorie che figurano all’allegato I possono essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Tuttavia, la designazione «amido(i)» che figura all’allegato I deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,

– gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all’allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione. Le modifiche da apportare all’allegato II in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi no essenziali della presente direttiva, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Tuttavia, la designazione «amidi modificati» che figura all’allegato II deve sempre essere completata dall’indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,

– gli aromi sono denominati conformemente all’allegato III,

– le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l’impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all’articolo 95 del trattato,

– gli enzimi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii) sono designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell’allegato II, seguito dal loro nome specifico.

7. Le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall’indicazione di uno o più ingredienti determinati.

La procedura prevista all’articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva copletandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

8. Nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), un ingrediente composto può comparire nell’elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall’uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall’enumerazione dei propri ingredienti.

L’enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:

a) quando la composizione dell’ingrediente composto è specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l’ingrediente composto costituisca meno del 2% del prodotto finito; detta disposizione non si applica tuttavia agli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

b) per gli ingredienti composti costituiti da miscugli di spezie e/o erbe che costituiscono meno del 2% del prodotto finito, ad eccezione degli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

c) quando l’ingrediente composto è un prodotto alimentare per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l’elenco degli ingredienti.

9. In deroga al paragrafo 5, l’indicazione dell’acqua non è richiesta:

a) se l’acqua è utilizzata, nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione, nel suo stato d’origine, di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato.

10. In deroga al paragrafo 2, al paragrafo 6, secondo comma, e al paragrafo 8, secondo comma, gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell’allegato III bis o derivati da un ingrediente elencato nell’allegato III bis devono essere riportati sull’etichetta indicando chiaramente il nome dell’ingrediente in questione.

L’indicazione di cui al primo comma non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l’ingrediente interessato.

In deroga al paragrafo 4, lettera c), punti ii), iii) e iv), le sostanze utilizzate nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, derivate da ingredienti elencati nell’allegato III bis devono essere considerate come ingredienti ed essere riportate sull’etichetta indicando chiaramente il nome dell’ingrediente da cui derivano.

11. L’elenco dell’allegato III bis è sistematicamente riesaminato e, all’occorrenza, aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche. Il primo riesame ha luogo al più tardi il 25 novembre 2005.

L’aggiornamento potrebbe altresì consistere nell’esclusione dall’allegato III bis degli ingredienti di cui sia stato scientificamente provato che non possono produrre reazioni indesiderate. A tal fine, la Commissione può essere informata fino al 25 agosto 2004 degli studi attualmente in corso volti a stabilire se ingredienti o sostanze, derivati da ingredienti elencati nell’allegato III bis, non siano suscettibili, in circostanze specifiche, di produrre reazioni indesiderate. La Commissione, non oltre il 25 novembre 2004, previa consultazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, approva un elenco di ingredienti o sostanze, che saranno di conseguenza esclusi dall’allegato III bis, in attesa dei risultati finali degli studi notificati, o al più tardi fino al 25 novembre 2007.

Fatto salvo il secondo comma, l’allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell’articolo 29 del regolamento n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare []. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 20, paragrafo 4.

Ove necessario, possono essere impartite direttive tecniche per l’interpretazione dell’elenco dell’allegato III bis secondo la procedura di cui all’art. 20, par. 2.

 

Articolo 7.

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L’indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

a) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

b) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o

c) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o

d) nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

– il cui peso netto sgocciolato è indicato a norma dell’articolo 8, paragrafo 4,

– la cui quantità deve già figurare nell’etichettatura a norma di disposizioni comunitarie,

– che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante,

– che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichettatura;

c) nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, quarto e quinto trattino;

d) nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni comunitarie sono adottate dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

5. L’indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell’elenco degli ingredienti relativamente all’ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull’etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.

 

Articolo 8.

1. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa:

– in unità di volume per i prodotti liquidi, – in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma.

La procedura prevista dall’articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2.

a) Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima, quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva.

Fatta salva l’informazione prevista dall’articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

b) Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono, per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità, prevedere altre indicazioni di quantità. La procedura prevista dall’articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

c) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall’esterno e quando almeno un’indicazione della quantità netta contenta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall’esterno.

d) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali che non sono considerati come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati prodotti alimentari, l’indicazione del numero totale degli imballaggi individuali. Fatta salva l’informazione prevista dall’articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

3. In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l’indicazione della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell’etichettatura.

Fatta salva l’informazione prevista dall’articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull’etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Ai sensi del presente paragrafo, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

Questo elenco può essere completato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 2.

5. L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente;

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere, in via eccezionale e purché non falsino l’informazione dell’acquirente, limiti superiori a 5 g o 5 ml. Fatta salva l’informazione prevista dall’articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

 

Articolo 9.

1. Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Esso è indicato conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

– «da consumarsi preferibilmente entro il...», quando la data comporta l’indicazione del giorno,– «da consumarsi preferibilmente entro fine...», negli altri casi.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate:

– della data stessa, oppure

– della menzione del punto dell’etichettatura in cui essa figura.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

4. La data si compone dell’indicazione, in lettere e nell’ordine, del giorno, del mese, dell’anno.

Tuttavia:

– per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,

– per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,

– per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno.

Le modalità per l’indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 2.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

– degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose, – dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall’uva nonché delle bevande dei codici NC 22060091, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva,

– delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume,

– delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,

– dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

– degli aceti,

– del sale da cucina,

– degli zuccheri allo stadio solido,

– dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,– delle gomme da masticare e prodotti analoghi, – delle porzioni individuali di gelati alimentari.

 

Articolo 10.

1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

2. La data deve essere preceduta dalle parole:

– in bulgaro: “използвай преди”,

– in spagnolo: “fecha de caducidad”,

– in ceco: “spotřebujte do”,

– in danese: “sidste anvendelsesdato”,

– in tedesco: “verbrauchen bis”,

– in estone: “kõlblik kuni”,

– in greco: “ανάλωση μέχρι”,

– in inglese: “use by”,

– in francese: “à consommer jusqu’au”,

– in italiano: “da consumare entro”,

– in lettone: “izlietot līdz”,

– in lituano: “tinka vartoti iki”,

– in ungherese: “fogyasztható”,

– in maltese: “uża sa”,

– in olandese: “te gebruiken tot”,

– in polacco: “należy spożyć do”,

– in portoghese: “a consumir até”,

– in rumeno: “expiră la data de”,

– in slovacco: “spotrebujte do”,

– in sloveno: “porabiti do”,

– in finlandese: “viimeinen käyttöajankohta”, – in svedese: “sista förbrukningsdag”.

Queste parole devono essere seguite:

– dalla data stessa, oppure

– dalla menzione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.

Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione.

3. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l’anno, nell’ordine e in forma chiara.

4. Secondo la procedura prevista all’articolo 20, paragrafo 2, può essere deciso in determinati casi se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 11.

1. Le istruzioni per l’uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un’adeguata utilizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono stabilire, per alcuni prodotti alimentari, le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l’uso.

La procedura prevista dall’articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

 

Articolo 12.

Le modalità per l’indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.

Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, esse sono stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

 

Articolo 13.

1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:

– destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest’ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,

– destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,le indicazioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell’etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.

c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all’articolo 10 figurano anche sull’imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione.

2. Le indicazioni previste all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure. 3. Le indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4), 5) e 10), figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2.

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5). Il paragrafo 3 non è applicabile in tale caso.

5. L’Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all’articolo 3, paragrafo 1, e al paragrafo 3 del presente articolo per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del primo comma.

 

Articolo 14.

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l’informazione dell’acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

 

Articolo 15.

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che, in mancanza di disposizioni comunitarie, disciplinano meno rigorosamente l’etichettatura di determinati prodotti alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli «ricordo».

 

Articolo 16.

1. Vedi reg. 1234/07, art. 118-octovicies Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall’articolo 3 e dall’articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l’informazione di quest’ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite per una o più indicazioni dell’etichettatura. Tale determinazione intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell’etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell’etichettatura siano fornite in più lingue.

 

Articolo 17.

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall’articolo 3 e dall’articolo 4, paragrafo 2.

 

Articolo 18.

1. Gli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all’etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi;

– di tutela della salute pubblica,

– di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l’applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

– di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d’origine e di repressione della concorrenza sleale.

 

Articolo 19

La seguente procedura si applica qualora sia fatto riferimento al presente articolo, quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione.

Esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal reg. n. 178/02, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest’ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 2, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

 

Articolo 20.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la sicurezza degli animali, in prosieguo denominato «il comitato».

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/99, nel rispetto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 468/99 è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 468/99, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 468/99, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Articolo 21.

La Commissione adotta le misure transitorie che si rivelino necessarie per facilitare l’applicazione della presente direttiva. Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, comprese quelle che la completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

 

Articolo 22.

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate il 22 dicembre 1978, per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari.

Le modifiche necessarie per l’adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura rispettivamente applicabile a tali disposizioni.

 

Articolo 23.

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

 

Articolo 24.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 25.

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d’oltremare.

 

Articolo 26.

1. La direttiva 79/112/CEE, come modificata dalle direttive figuranti all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione, che figurano all’allegato IV, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato V.

 

Articolo 27.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 28.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L’INDICAZIONE

DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

(omissis)

 

ALLEGATO II

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE INDICATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAI LORO NOMI SPECIFICI O DAL NUMERO CE

 

Coloranti  

Amidi modificati (1)

Conservanti

Edulcoranti

Antiossidanti  

Agenti lievitanti

Emulsionanti

Agenti antischiumogeni

Addensanti

Agenti di rivestimento

Agenti gelificanti  

Sali di fusione(2)

Stabilizzanti

Agenti di trattamento della farina

Esaltatori di sapidità  

Agenti rassodanti

Acidi

 Agenti umidificanti

Regolatori di acidità  

Agenti di carica

Antiagglomeranti

Gas propulsore

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

 

ALLEGATO III

DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i termini.

– «aromi», o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del regolamento n. 1334/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

– «aromatizzanti di affumicatura», o «aromatizzanti di affumicatura «prodotti da» alimenti o da categorie o basi di alimenti» (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento n. 1334/08 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento n. 1334/08.

 

ALLEGATO III bis (1)

Ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (2);

b) maltodestrine a base di grano (2);

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (2);

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato

D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:

a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

 

ALLEGATO IV

(omissis)

______________________

(1) 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 68/07 entro il 31 maggio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni della direttiva 26/05, immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all’allegato XI-ter del regolamento n. 1234/07 del Consiglio, immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 26/05 (reg 1266/10).

(2) E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.

 

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

(omissis)