Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-02-2010
Numero provvedimento: 20527
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Attività per conto AGEA – Applicazione D.m. n. 5936 del 27 novembre 2008, n. 1 del 07 gennaio 2009 e n. 1991 del 29 luglio 2009 per la campagna 2009/2010 – Circolare 17/D del 12 agosto 2009 e relative integrazioni – Aggiornamenti.

Si fa seguito alla nota n. 9917 del 22 gennaio 2010, dell’Ufficio metodologia e controllo sul deposito sulle lavorazioni e sugli impieghi di questa Direzione centrale e diffusa per immediatezza operativa, per confermarne il contenuto ed estendere, come peraltro anticipato nella nota stessa, i chiarimenti a tutti gli aspetti dell’attività in argomento. Innanzi tutto, si rammenta la pubblicazione delle tre circolari AGEA:

• n. 57 del 21/12/2009

• n. 58 del 23/12/2009• n. 51 del 30/11/2009 relative, per la campagna 2009-2010, alle tre misure agevolative oggetto, per quanto attiene alle prestazioni richieste a questa Agenzia, delle estensioni della convenzione triennale stipulata con AGEA in data 01 agosto 2003 e rinnovata in data 31 ottobre 2007:

a) atto aggiuntivo stipulato in data 28 luglio 2009;

b) integrazione a detto atto aggiuntivo stipulata in data 18 dicembre 2009.

Le citate tre circolari, che aggiornano le precedenti riferite alla campagna 2008/2009, fanno essenzialmente riferimento, per quanto attiene alla normativa comunitaria, al nuovo regolarmento n. 491/09 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che nelle richiamate circolari di AGEA compaiono alcuni passaggi relativi ad adempimenti da porre in essere a cura di codesti Uffici che potrebbero comportare incertezze operative, appare necessario precisare nuovamente l’assetto delle procedure da espletare in relazione all’applicazione dei menzionati decreti per quanto concerne, ovviamente, l’intervento di questa Agenzia regolato, come sopra indicato, dalla convenzione in atto e dai connessi atti aggiuntivi.

In allegato alla presente viene trasmessa la versione aggiornata, da intendersi tale anche rispetto a quella allegata alla citata nota n. 9917 del 22 gennaio 2010, degli attestati «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» ed «H» (l’attestato «A», da utilizzare esclusivamente per la campagna 2008/2009 con le avvertenze di cui alla circolare 17/D/2009, viene comunque allegato per eventuali necessità ancora in essere) da utilizzarsi, si ribadisce, senza modificazioni salvo quelle esplicitamente previste nel corpo del documento ed opportunamente evidenziate, per il rilascio delle varie tipologie di attestazioni richieste, avendo cura di lasciare in evidenza il citato codice alfabetico per facilitare il controllo dell’esatta attribuzione del relativo costo al momento della contabilizzazione.

Sempre con riferimento a tutte e tre le misure agevolative come definite in premessa, al fine di fugare qualche dubbio rappresentato al riguardo, si chiarisce che le attività previste per il personale dell’Agenzia delle dogane sono tutte e solamente quelle che trovano riscontro negli atti di cui ai precedenti sub a) e b), compresi i relativi allegati (gli attestati «A» ÷ «H») e, pertanto, in particolare, per quanto riguarda l’attestato «E», non è previsto alcun interfacciamento con attività/attestazioni dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ).

Fatte le necessarie premesse di carattere generale, si forniscono di seguito, per ciascuna misura agevolativa, alcuni chiarimenti su specifiche problematiche emerse nel corso di questi primi mesi di applicazione degli atti in premessa.

1) APPLICAZIONE D.M. 5936/08 – PRODUZIONE DI ALCOL GREZZO PER USI INDUSTRIALI DALLA LAVORAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

1.1) Conferimento dei sottoprodotti presso un centro di raccolta

Al riguardo, si confermano integralmente le istruzioni operative impartite in chiusura della nota prot. n. 131150 del 01 ottobe 2009 ribadendo la necessità che «…nel caso in cui il conferimento sia avvenuto presso i Centri di Raccolta autorizzati dal MIPAAF e si sia provveduto al prelevamento dei campioni nonché al loro successivo avvio ai laboratori d’analisi (evento, si ribadisce, possibile per la campagna 2008/2009 ed obbligatorio per le successive), venga assicurata la trasmissione delle relative risultanze analitiche, da parte dell’Ufficio delle Dogane destinatario delle medesime, anche all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sulla Distilleria presso la quale è stata condotta la lavorazione delle materie prime come sopra conferite.

Nel caso in cui il medesimo Centro di Raccolta dovesse rifornire più Distillerie, sarà necessario:

• tenere una contabilità dei conferimenti separata per ciascuna distilleria servita;

• trasmettere, al termine della campagna ed a ciascun Ufficio delle Dogane sotto la competenza territoriale del quale ricadono le varie distillerie servite, i relativi esiti d’analisi.»

Si precisa, inoltre, che la relativa prestazione trova integrale remunerazione nel prezzo stabilito per l’attestato «B» rilasciato, su istanza di parte, alla ditta titolare sull’impianto di distillazione ad opera dell’Ufficio territorialmente competente sullo stesso; detto ultimo Ufficio provvede anche a «bloccare» e successivamente «sbloccare», sull’apposita procedura automatizzata di contabilità, l’ordine di vendita della prestazione che, in un secondo momento, originerà l’emissione della relativa fattura.

1.2) Denaturazione dell’alcol grezzo prodotto

L’attività relativa all’eventuale denaturazione dell’alcole grezzo ottenuto dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (operazione che il citato D.m. 5936/08 equipara all’avvenuta destinazione ad usi industriali alla quale consegue il diritto al beneficio per il distillatore), rientrando tra i compiti d’istituto, trova infatti regolamentazione nell’art. 6 del D.m. 153/01, non ha costituito voce di calcolo nella determinazione dei costi degli attestati nei quali, su richiesta di AGEA, viene menzionata.

Ribadita, pertanto, l’ovvia separazione tra le due categorie di attività ascrivibili, rispettivamente, ai compiti d’istituto ed alle prestazioni aggiuntive a titolo oneroso, si è provveduto a disegnare il sistema dei controlli (propedeutici al rilascio delle suddette attestazioni) in modo tale da concentrarli tutti nella distilleria produttrice dell’alcole grezzo ammesso al beneficio, al fine di ottimizzarne tempi e costi.. Infatti, l’operazione in argomento può avvenire:

a) presso la distilleria produttrice – in tale evenienza, la relativa attestazione è già compresa nel format dell’attestato «B» che dovrà essere rilasciato alla società istante;

b) presso un utilizzatore cliente della distilleria produttrice – in tale evenienza l’utilizzatore dovrà inviare copia del verbale di denaturazione, redatto in contraddittorio con il personale dell’Ufficio delle dogane competente sul proprio impianto, alla distilleria mittente, la quale dovrà produrla all’Ufficio delle dogane competente sul proprio impianto perché quest’ultimo possa rilasciare l’attestazione. Qualora dette operazioni di denaturazione dovessero avvenire in linea, quindi senza la presenza continua del personale dell’Amministrazione finanziaria (articolo 6 del D.m. 153/01), l’utilizzatore dovrà autocertificare tale operazione, analogamente a quanto richiesto nel caso di destinazione dell’alcole grezzo ad usi industriali (cfr, punto sub «b» dell’autocertificazione citata nell’attestazione «C»). è appena il caso di sottolineare che, in questo caso, alla società istante dovrà essere rilasciato l’attestato «C».

1.3) Conferimento dell’alcol grezzo prodotto ad un impianto di produzione di bioetanolo

Si premette che per AGEA la produzione di bioetanolo rientra tra gli usi industriali, ma, per il caso in esame, nel corso dei lavori propedeutici alla stipula dell’atto aggiuntivo e della sua integrazione, si è concordato con AGEA di prevedere il rilascio di un distinto attestato (attestato «D») che, a parità di costo, sottendesse un controllo più efficace in un punto di maggiore sensibilità.

Il caso cui ci si riferisce è quello del trasferimento di bioetanolo con stoccaggio intermedio dalla distilleria produttrice dell’alcol grezzo all’impianto di produzione mediante:

• estrazione, via terra, dalla distilleria produttrice dell’alcol grezzo di più partite di prodotto in sospensione d’accisa;

• concentrazione di dette partite presso un deposito costiero gestito in regime di deposito fiscale;

• trasferimento, via mare in un’unica soluzione e sempre in sospensione d’accisa, della quantità complessiva come sopra costituita, dal deposito costiero all’impianto produttore del bioetanolo.

Fermo restando che l’attestato «D», all’uopo modificato rispetto alla stesura originale, deve essere rilasciato dall’Ufficio territorialmente competente sull’impianto produttore del bioetanolo alla ditta produttrice dell’alcol grezzo avente titolo al beneficio (ed in questo consiste l’aggiornamento dell’attestato «D» rispetto alla versione allegata alla circolare 17/D/2009), quest’ultima potrà produrre la relativa istanza indifferentemente:

a) all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio impianto. In tale evenienza detto Ufficio provvederà a trasmettere l’istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto produttore del bioetanolo, unitamente ad una certificazione della quantità complessivamente concentrata presso il deposito costiero;

b) all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto produttore del bioetanolo. In tale evenienza detto Ufficio provvederà ad acquisire, da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla distilleria che ha prodotto l’alcol grezzo e preventivamente al rilascio dell’attestato, la certificazione della quantità complessivamente concentrata presso il deposito costiero.

Nell’attestato «D» occorrerà indicare le seguenti movimentazioni di alcol grezzo:

• quantità trasferita dalla distilleria al deposito costiero;

• quantità trasferita dal deposito costiero all’impianto di produzione del bioetanolo;

• quantità ricevuta dall’impianto di produzione del bioetanolo e passata / da passare in lavorazione.

2) APPLICAZIONE D.M. 1/09 - DISTILLAZIONE DEL VINO PER PRODUZIONE DI ALCOL AD USO COMMESTIBILE

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni in riscontro ad alcuni quesiti pervenuti:

a) terminate, da parte di ogni singolo produttore di vino, le operazioni di conferimento in distilleria (tale evento potrà essere rilevato dai piani di lavorazione giornalieri prodotti dal distillatore ovvero da apposita comunicazione del medesimo), l’Ufficio delle dogane competente sull’impianto di produzione dell’alcol predispone d’iniziativa (senza cioè attendere, come negli altri casi, la relativa istanza da parte della ditta) il relativo attestato «E» che, di conseguenza, sarà rilasciato in numero di uno per ciascun produttore conferente il vino in distilleria (vedasi nota 117604 del 03 settembre 2009), anche quando il medesimo conferente dovesse conferire il proprio prodotto in più riprese;

b) nell’elenco dei documenti di trasporto da allegare all’attestato «E», oltre agli estremi del DOCO (numero e data), deve risultare separata menzione della quantità di prodotto indicata nel DOCO di riferimento e di quella stampigliata sullo scontrino pesa spillato al medesimo (per quest’ultima disposizione si veda l’ultimo capoverso di pagina 4 della circolare 17/D del 12 agosto 2009); relativamente alla quantità, non si farà differenza tra la misura in volume o in peso (il volume dichiarato sul DOCO sarà direttamente raffrontabile al peso riscontrato in ingresso alla distilleria) così come convenuto tra le parti e sancito nell’allegato tecnico all’atto aggiuntivo di cui al sub a) in premessa;

c) non essendo stato concordato, nella fattispecie, alcun campionamento del prodotto introdotto, non dovrà essere rilasciata alcuna attestazione circa la denaturazione o meno del vino. In un primo momento, nel corpo dell’attestato «E» era previsto che l’Agenzia delle dogane verificasse l’attestazione dell’ICQ in ordine a tale aspetto; successivamente, tuttavia, con nota n. 1969 del 04 settembre 2009 l’AGEA ha chiesto di rimuovere tale riferimento (vedi e.mail del 05 settembre 2009 14.07 inviata alle Aree verifiche e controlli di tutte le Direzioni regionali dall’ Ufficio Metodologia e Controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi);

d) per quanto attiene alla destinazione finale dell’alcol prodotto (uso commestibile), la stessa è ricompresa nell’autocertificazione da richiedere alla ditta produttrice dell’alcol e da allegare all’attestato «E».

3) APPLICAZIONE D.M. 1991/09 - DISTILLAZIONE DI CRISI DEL VINO

La fattispecie in esame differisce da quella trattata sub 1) a motivo della materia prima lavorata: vino in luogo dei sottoprodotti della vinificazione.

Pertanto, gli attestati «F», «G» ed «H», aggiornati per tenere conto delle novità rispetto alle precedenti versioni, ricalcano in linea di massima i corrispondenti «B», «C» e «D» trattati al citato sub 1).

In particolare, trovano esatta riproposizione le problematiche di cui ai precedenti sub 1.2) e 1.3). Esiste tuttavia qualche differenza tra i due casi che merita di essere sottolineata; in dettaglio:

• l’assenza dell’attività di campionamento della materia prima introdotta in distilleria (vino), con conseguente eliminazione della relativa menzione sull’attestato «F»;

• la richiesta di vidimazione, a cura dell’Ufficio delle dogane, di una dichiarazione del distillatore, indicante i volumi di vino presi in carico sui propri registri, ai fini dello svincolo della cauzione prestata a garanzia del conferimento del prodotto. Al riguardo, si chiarisce che l’atto di cui al sub b) in premessa non prevede alcun altro adempimento al di fuori del rilascio degli attestati «F», «G» ed «H». Gli Uffici delle dogane, comunque, porranno in essere quanto necessario per il rilascio della richiesta vidimazione, riservandosi questa Struttura centrale di impartire eventuali e successive disposizioni per il corretto addebito della relativa prestazione.