Decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 e successive modifiche – Utilizzo dei sottoprodotti per usi energetici. Nota esplicativa
A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute in merito al sistema di comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale indicato in oggetto (così come moditicato dall’articolo I del decreto ministeriale 4 agosto 2010), si fa presente quanto segue.
A) Soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008
Tali soggetti sono stati autorizzati con apposito decreto direttoriale ad utilizzare per scopi energetici i sottoprodotti della vinificazione prevedendo che gli stessi ed i produttori conferenti adempiano ad una serie di obblighi indicati nel medesimo decreto di autorizzazione.
Gli stessi possono continuare ad operare secondo il sistema previgente stante il disposto di cui all’articolo 5, comma 8 del decreto, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, che ha mantenuto la validità delle deroghe ed autorizzazioni già concesse ai sensi del medesimo decreto.
In particolare, nel regime di ritiro cui si fa riferimento è stato previsto che i soggetti autorizzati effettuino specifiche comunicazioni relative agli elenchi dei soggetti conferenti, delle vinacce consegnate da ciascun produttore e rispettino gli obblighi stabiliti agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.
I produttori che destinano i propri sottoprodotti a tali soggetti autorizzati sono tenuti, altresì, alla emissione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 4 del citato decreto ministeriale.
Ciò premesso, considerato che le procedure e gli adempimenti previsti per tali casi di ritiro devono ritenersi congrui anche per gli Organi di controllo ai fini della prevenzione e repressione di eventuali usi illeciti dei sottoprodotti della vinificazione, si è dell’avviso che, nel regime di ritiro di cui trattasi, l’obbligo di comunicazione posto a carico dei produttori dei sottoprodotti di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale in esame, cosi come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, deve ritenersi assolto con l’emissione del documento di cui all’articolo 4 del decreto ministeriaIe 27 novembre 2008 .
B) Soggetti che utilizzano i sottoprodotti per usi energetici ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010
In questa sezione si fa riferimento ai soggetti non autorizzati ai sensi del decreto in esame e che intendono effettuare un’attività di ritiro dei sottoprodotti per uso energetico secondo le stesse modalità e nel rispetto dei medesimi adempimenti previsti per i soggetti autorizzati di cui alla precedente lettera A). La modifica apportata all’articolo 5 dal decreto ministeriale del 4 agosto 2010, infatti, nell’individuare gli usi alternativi elencati nel comma 1 non prevede più il rilascio di un’autorizzazione preventiva.
Pertanto, al fine di garantire una parità di trattamento basata su criteri oggettivi e non discriminatori, qualora i sottoprodotti siano consegnati a soggetti che, sebbene non siano in possesso di specifica autorizzazione, adempiono ai medesimi obblighi previsti per i soggetti autorizzati, si ritiene che l’obbligo a carico dei produttori dei sottoprodotti che destinano gli stessi ad uso energetico, di cui all’articolo 5, comma 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, così come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010, deve ritenersi assolto con l’emissione da parte degli stessi del documento di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n° 82/06, la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. Detta comunicazione, in carta libera, è valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all’Ufficio periferico dell’lCQRF con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o ragione sociale dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.
Ciò richiamato, si ritiene opportuno disporre che nella citata comunicazione di inizio campagna il soggetto che intende utilizzare i sottoprodotti per uso energetico dichiari il proprio impegno ad osservare tutti gli adempimenti previsti per i soggetti autorizzati di cui alla lettera A) e, in particolare, a rispettare gli obblighi stabiliti agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, a ricevere sottoprodotti scortati con il documento di cui all’articolo 4 del medesimo decreto, nonché a comunicare ad Agea:
• l’elenco nominativo completo dei produttori di vino che procedono alla consegna dei sottoprodotti, comprensivo del CUA;
• un riepilogo dei sottoprodotti consegnati da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico e il monte gradi;
• il numero e la data dei documenti emessi dai produttori ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.