Legge 164/92. Regolamento n. 2392/89. Designazione e presentazione vini a indicazione geografica tipica.
(omissis)
2. Posizionamento in etichetta menzione «indicazione geografica tipica» e dimensioni caratteri in relazione altre diciture obbligatorie e facoltative
La menzione «indicazione geografica tipica» è riferita al nome geografico da cui proviene il vino e quindi, in assenza di una specifica norma nazionale o comunitaria, va posizionata immediatamente al di sotto del nome geografico stesso; ciò anche in analogia a quanto prescritto dal regolamento n. 3201/90, articolo 3, paragrafo 1, per le menzioni «denominazione di origine controllata» e «denominazione di origine controllata e garantita».
Riguardo alla dimensione dei caratteri con cui riportare in etichetta il nome geografico e la menzione «indicazione geografica tipica», non essendo ciò espressamente previsto dalla normativa comunitaria per la categoria di vini in questione, e risultando altresì superate le disposizioni di cui al D.m. 9 dicembre 1983 relativo alle indicazioni geografiche dei vini da tavola, si ritiene corretto applicare l’analoga disposizione dei vini Doc e Docg di cui al citato articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 3201/90 e, pertanto, indicare la menzione «indicazione geografica tipica» in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per il nome geografico.
Considerato poi che la menzione «indicazione geografica tipica» è da ritenersi per l’Italia obbligatoria, come sopra specificato, e che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento 3201/90, deve comunque essere raggruppata tra le indicazioni obbligatorie, ne consegue che la stessa menzione deve figurare in etichetta «... in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo...», giusto quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 1 del predetto regolamento 3201/90.
(omissis)