Quesito inerente l’etichettatura dei vini frizzanti a «indicazione geografica tipica» (rif. fg. n. 1176/96 del 28 ottobre 1996).
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta organizzazione, con riferimento alle disposizioni emanate con circolare n. 9 del 14 ottobre u.s., ha posto il quesito in merito alla designazione dei vini frizzanti a indicazione geografica tipica.
Al riguardo, nel precisare che:
– i vini a indicazione geografica tipica possono essere prodotti nella tipologia frizzante soltanto quando è espressamente previsto dai relativi disciplinari di produzione;
– il «vino frizzante» è una categoria di vino con caratteristiche tecnico-enologiche definite all’allegato I del regolamento n. 822/87 (ora reg. 1493/99) e, in tale ambito, ai sensi dell’articolo 25 della L. n. 164/92, i vini frizzanti gassificati di cui al punto 18 dello stesso allegato I non possono essere designati e presentati con nomi geografici riferiti alle «indicazioni geografiche tipiche»;
– il citato articolo 25 della L. n. 164/92 stabilisce altresì, per i vini frizzanti designati con un nome geografico l’obbligo di riportare in etichetta la menzione «indicazione geografica tipica» per le relative produzioni.
La Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali comunica che la menzione «vino frizzante», al pari delle altre menzioni complementari che possono figurare nella designazione dei vini a «indicazione geografica tipica», può essere collocata in etichetta sia al di sopra del nome geografico, sia al di sotto della menzione «indicazione geografica tipica».
Inoltre, la menzione «vino frizzante», oltre che sulla etichetta recante le indicazioni obbligatorie, può figurare, ovvero essere ripetuta, su una o più etichette complementari.
Per quanto concerne poi le dimensioni dei caratteri, con cui designare la menzione «vino frizzante», valgono le disposizioni previste a titolo generale dal regolamento n. 3201/90 per tutte le categorie di vino.
Infine, si rappresenta che restano comunque fatte salve le misure di cui al D.m. 7 luglio 1993, modificato con D.m. 10 giugno 1995, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione d’origine laddove all’articolo 4, lettera c), relativamente alle chiusure dei recipienti, è previsto che, al fine di accedere alla deroga per l’utilizzo del tappo «a fungo» nel confezionamento dei vini in questione, «nell’etichetta principale deve essere riportata la dicitura “vino frizzante” in caratteri di almeno 5 mm di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo».