Normativa vini – Miscelazione di partite di vino a Do certificate con vino atto a diventare la medesima Do – Quesito.
Si fa riferimento alla nota n. 3476 del 3 marzo c.a., con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.
Al riguardo, si fa presente che il competente Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, interessato alla questione, ha precisato che: «... la Commissione Affari Generali della Sex. Interprofessionale del Comitato Nazionale per la Tutela e Valorizzazione delle Do e Igt dei vini, dopo attenta analisi, ha confermato il parere già espresso con nota n. 524/cv del 28 marzo 2002 (1) su analoga questione e che ad ogni buon fine si allega in copia, fermo restano che nel caso di annate diverse siano rispettati i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente comunitaria ai fini dell’indicazione in etichetta dell’annata».
(1) Quesito su esami chimico-fisici ed organolettici per vini a Docg.
Con riferimento alla richiesta di parere in merito all’argomento in oggetto, lo scrivente Ufficio ritiene, in via di principio e fatte salve particolari modalità e condizioni previste dai singoli disciplinari, che su un prodotto atto a divenire vino a Docg (non ancora sottoposto alle analisi) sia possibile effettuare la correzione nella misura consentita con un vino della stessa Docg di annata diversa e già in possesso di idonea certificazione.
Una volta effettuata tale pratica il vino così ottenuto va sottoposto alle analisi previste, e in caso di esito positivo si può procedere alla commercializzazione del prodotto ottenuto.
Resta fermo l’obbligo, per poter usufruire della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra, di ottemperare agli altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.