Relativo all’uso di alcune menzioni tradizionali sulle etichette dei vini importati dagli Stati Uniti d’America
Articolo 1
I vini originari degli Stati Uniti d’America, importati nella Comunità prima del 10 marzo 2009 in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino e recanti le menzioni autorizzate a norma dell’appendice I del protocollo sull’etichettatura del vino, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale accordo, possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.