Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-09-1998
Numero provvedimento: 1852
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino a Docg «Chianti». Imbottigliamento fuori zona di produzione.

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione n. 3430/220 dell’1 settembre 1998, di pari oggetto, con la quale si porta a conoscenza di questo Comitato che le Camere di commercio di Firenze e di Siena avrebbero indicato, nella data del 18 settembre 1998, il termine ultimo per consentire le operazioni di imbottigliamento al di fuori della zona di produzione del vino a Docg in argomento, anche per le operazioni concernenti il vino a Docg «Chianti» non recante alcun riferimento alle sottozone specificamente previste dal disciplinare di produzione.

Considerato che con l’articolo 2 del decreto dirigenziale 8 settembre 1997 è stata operata la sostituzione dei commi dall’1 al 9 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione del vino a Docg «Chianti», approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, senza apportare peraltro modifiche alle disposizioni concernenti le autorizzazioni in deroga a effettuare le operazioni di imbottigliamento del vino in argomento, si comunica che ad avviso della scrivente Sezione amministrativa e alla luce della normativa in precedenza citata, non sussistono limitazioni (territoriali) o temporali alle operazioni di imbottigliamento del vino a Docg «Chianti», a condizione che nella designazione e presentazione dello stesso, non venga fatto riferimento alla tipologia superiore o ad alcuna delle sottozone previste dal relativo disciplinare di produzione.