Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 01-03-2005
Numero provvedimento: 61479
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC. - Modalità per l’eventuale assemblaggio delle partite certificate «idonee».

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federdoc ha posto il quesito in merito alla interpretazione da dare alla circolare della scrivente n. 62226 del 30 marzo 2004 di pari oggetto, in particolare alla dicitura «...produrre agli Organismi preposti ai controlli... apposita autocertificazione», riportata nell’ambito del seguente paragrafo:

«in caso di assemblaggio di partite DO già certificate idonee ai sensi del D.m. 25 luglio 2003, le ditte imbottigliatrici interessate devono produrre agli Organismi preposti ai controlli (ICRF, NAS, Servizi antisofisticazioni regionali, Consorzi autorizzati, ecc.) apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 - o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione delle determinazioni analitiche in questione - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO «coacervata», identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D. L.vo n. 109/92, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione».

Al riguardo si comunica che la dicitura «...produrre agli Organismi preposti ai controlli... apposita autocertificazione», sia da intendere nel senso che le ditte imbottigliatrici devono trasmettere tempestivamente ai citati Organismi di controllo l’autocertificazione di cui trattasi, in particolare ai Consorzi di tutela autorizzati all’attività di controllo che, sulla base di tale autocertificazione, devono rilasciare per le relative partite coacervate il parere di conformità, quale ultimo adempimento previsto nell’ambito del piano dei controlli approvato con specifico decreto ministeriale (ai sensi dei D.m. 29 maggio 2001, 21 marzo 2002 e 31 luglio 2003).