Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-02-2005
Numero provvedimento: 60667
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito relativo allo spostamento delle partite dei v.q.p.r.d. dalle rispettive zone di vinificazione.

In riscontro alla nota sopra indicata con la quale codesta Camera di Commercio ha posto il quesito in oggetto, la scrivente comunica che alla luce della vigente normativa comunitaria in materia di v.q.p.r.d. l’intero processo di elaborazione degli stessi, fino a che abbiano acquisito tutte le caratteristiche per poter utilizzare il nome delle rispettive regioni determinate, deve avvenire all’interno della zona di produzione delle uve (Allegato VI del regolamento n. 1493/99 - Sezione.D.1.b).

Si specifica altresì che l’eventuale delimitazione di una zona di vinificazione più ampia di quella di produzione delle uve, prevista in taluni disciplinari di vini DOCG e DOC italiani, costituisce una disposizione derogatoria, ai sensi del punto 3 della citata norma comunitaria.

Inoltre, tutta la normativa nazionale sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini è conforme a detta disposizione comunitaria, in particolare tutti i disciplinari di produzione dei vini DO italiani prevedono la delimitazione della zona di vinificazione, ovvero dell’intero processo di elaborazione, dalla trasformazione delle uve all’ottenimento del prodotto vino DO finito, avente tutte le caratteristiche per l’immissione al consumo. In tal senso è altresì improntato il D.m. 25 luglio 2003, relativo alla disciplina degli esami analitici ed organolettici, che all’articolo 11, comma 4, prevede che «la richiesta di prelievo del campione è effettuata ... non prima che lo stesso abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal relativo disciplinare di produzione ...».

In tale contesto normativo, appare evidente che le partite di vino in questione non possono essere rimosse dalla zona delimitata di vinificazione prima di aver acquisito tutte le citate caratteristiche minime per l’immissione al consumo, ovvero prima di essere state sottoposte, con esito positivo, agli esami analitici ed organolettici. Peraltro l’eventuale deroga a tale prescrizione generale prevista dal citato D.m. 25 luglio 2003 (esclusivamente per lo spostamento della partita dopo il prelievo, per motivi di forza maggiore) comporta il rischio di veder dichiarata la partita direttamente «non idonea» in caso di giudizio di «rivedibilità».

Infine, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 16, comma 7 della L. 164/92, relativa alla perdita del diritto alla denominazione in caso di commercializzazione all’esterno della zona di vinificazione delle partite che non abbiano acquisito tutte le caratteristiche per l’immissione al consumo, sia da ritenere una fattispecie particolare della normativa generale comunitaria sopra richiamata.