D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. Quesiti in merito all’assemblaggio delle partite certificate «idonee».
Si trasmettono, in allegato, per quanto di competenza, la nota n. 61220 del 19 febbraio 2004 e n. 62226 del 30 marzo 2004, con le quali la Direzione per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore ha fornito chiarimenti circa l’applicazione del decreto in oggetto nel caso dell’assemblaggio di partite di vino già certificate come idonee alla D.O.
Si segnala che la competente Direzione generale ritiene:
«… che con l’assemblaggio di partite già certificate «idonee» si viene a costituire una nuova partita, la quale, anche se teoricamente «idonea» alla D.O. dal punto di vista chimico-fisico e organolettico in quanto sommatoria di partite idonee, deve essere sottoposta a un nuovo prelievo per l’espletamento dei citati esami analitici e organolettici, soprattutto al fine di assicurare la rintracciabilità della partita, nell’ambito dell’intera filiera produttiva».
«… che per assicurare la rintracciabilità della partita di vino ottenuta dall’assemblaggio di partite certificate «idonee» sia necessario effettuare il prelievo del campione al fine di certificare la sola idoneità chimico-fisica…».
«altresì necessario … al fine di non ingenerare ulteriori aggravi burocratici e in costi per gli imbottigliatori interessati, adottare la seguente e definitiva soluzione operativa:
«in caso di assemblaggio di partite D.O. già certificate idonee ai sensi del D.m. 25 luglio 2003, le ditte imbottigliatrici interessate devono produrre agli organi preposti ai controlli (ICRF, NAS, Servizi antisofisticazione regionali, Consorzi autorizzati ecc.) apposita certificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 - o da altro tecnico abilitato all’esercizio della professione il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione delle determinazioni analitiche in questione - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita D.O. «coacervata», identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D.lgs. n. 109/92, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione».
«Detta possibilità non è comunque ammessa qualora le partite precedentemente certificate idonee sono di annate diverse, in quanto in tal caso le caratteristiche organolettiche delle singole partite possono risultare alquanto diverse e, pertanto, per la nuova partita «coacervata», indipendentemente dalle percentuali delle diverse annate di origine, dovrà necessariamente essere certificata l’idoneità analitica e organolettica».