Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-03-2004
Numero provvedimento: 62226
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. Modalità per l’eventuale assemblaggio delle partite certificate «idonee».

Si fa seguito alle indicazioni fornite dallo scrivente a codeste organizzazioni ed enti con la nota n. 61220 del 19 febbraio 2004 e a ultimo con la nota n. 61921 del 16 marzo 2004 (indirizzata soltanto alle organizzazioni di categoria e professionali) in merito alla possibilità di effettuare, prima dell’imbottigliamento, l’assemblaggio delle partite di vino certificate idonee alla D.O.C. o D.O.C.G., alla luce delle previsioni del D.m. 25 luglio 2003.

Al riguardo lo scrivente ribadisce in termini generali le indicazioni fornite con le note sopra richiamate, in particolare che la ripetizione dell’esame chimico-fisico della partita D.O.C. o D.O.C.G. coacervata, da imbottigliare con un determinato «lotto», costituisce un adempimento essenziale ai fini della garanzia del livello qualitativo della stessa partita fregiata con la D.O., nonché della tracciabilità della medesima partita (sia nel caso di D.O. sottoposte all’attività di controllo ai sensi del D.m. 29 maggio 2001 e del D.m. 31 luglio 2003 che nel caso delle altre D.O.).

Tuttavia, lo scrivente ritiene altresì necessario, nello spirito di semplificazione cui deve informarsi la gestione delle norme tecnico-amministrative dell’importante settore dei V.Q.P.R.D. e al fine di non generare ulteriori aggravi burocratici e in costi per gli imbottigliatori interessati, adottare la seguente e definitiva soluzione operativa:

«In caso di assemblaggio di partite D.O. già certificate idonee ai sensi del D.m. 25 luglio 2003, le ditte imbottigliatrici interessate devono produrre agli organismi preposti ai controlli (I.C.R.F., N.A.S., Servizi antisofisticazioni regionali, Consorzi autorizzati ecc.) apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione delle determinazioni analitiche in questione - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita D.O. “coacervata”, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del Dlgs n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione».