Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 19-02-2004
Numero provvedimento: 61220
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 25 luglio 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione dei vini Docg e Doc. Quesiti in merito all’assemblaggio delle partite certificate «idonee».

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federazione ha chiesto se alla luce della vigente normativa in materia di esami chimico-fisici ed organolettici dei Vqprd sia possibile effettuare, prima dell’imbottigliamento, l’assemblaggio delle partite dei vini Do precedentemente certificate «idonee», ponendo in merito taluni quesiti.

Al riguardo, si comunica che il D.m. 25 luglio 2003 esclude detta possibilità, in quanto dall’intero testo del decreto e in particolare dagli articoli 2 e 20 si evince che la certificazione di «idoneità» alla Do è riferita a specifiche partite di vino. Pertanto, con l’assemblaggio di alcune partite «idonee» si viene a costituire una nuova partita, la quale, anche se teoricamente «idonea» alla Do dal punto di vista chimico-fisico ed organolettico in quanto sommatoria di partite idonee, deve essere sottoposta ad un nuovo prelievo per l’espletamento dei citati esami analitici ed organolettici, soprattutto al fine di assicurare la rintracciabilità della partita, nell’ambito dell’intera filiera produttiva.

Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori interessati e degli enti preposti alla gestione della disciplina in questione, questo ministero ritiene che per assicurare la rintracciabilità della partita di vino Do ottenuta dall’assemblaggio di partite certificate «idonee» sia necessario effettuare il prelievo del campione, al fine di certificare la sola idoneità chimico-fisica, con le modalità previste dal D.m. 25 luglio 2003. In tal caso il numero di esemplari campione dovrà essere rapportato a detta specifica determinazione analitica e dunque saranno sufficienti n. 4 esemplari.

Detta possibilità non è comunque ammessa qualora le partite precedentemente certificate idonee sono di annate diverse, in quanto in tal caso le caratteristiche organolettiche delle singole partite possono risultare alquanto diverse e, pertanto, per la nuova partita «coacervata», indipendentemente dalle percentuali delle diverse annate di origine, dovrà necessariamente essere certificata l’idoneità analitica ed organolettica.

Ne consegue che il parere di conformità all’imbottigliamento della partita «coacervata» in questione, da rilasciare da parte del Consorzio autorizzato all’attività di controllo, in via sperimentale, ai sensi dei D.m. 29 maggio 2001 e 31 luglio 2003, può essere rilasciato sulla base della sola idoneità chimico-fisica, limitatamente alla casistica sopra specificata. Ovviamente, anche per le Do dove allo stato attuale non è stato previsto il predetto controllo di filiera, valgono le stesse condizioni per certificare l’idoneità delle partite «coacervate».

Infine, nel caso di effettuazione del solo esame chimico-fisico sulla partita «coacervata», il prelievo del campione e la relativa procedura di certificazione possono essere affidati alla Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura dove ha sede lo stabilimento dell’azienda imbottigliatrice, in quanto le determinazioni analitiche in questione sono del tutto oggettive, a differenza degli esami organolettici che sono affidati a Commissioni di degustazione competenti per specifiche denominazioni.