Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini Doc e Docg.
Articolo 1.
1. Il presente decreto individua le modalità ed i requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg) e a denominazione di origine controllata (Doc), di seguito anche indicati in modo unitario con «denominazione di origine» o «Do», di cui alla previsione dell’art. 10, comma 1, lettera i) della legge n. 164/1992.
Articolo 2.
1. I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine dei vini per le quali saranno presentate o sono state presentate dai soggetti legittimati di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e decreto del presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 348, istanze di riconoscimento e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento, possono prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quella di produzione delle uve e di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66%.
Articolo 3.
1. Per le Do, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato già emanato il provvedimento di riconoscimento, si osservano le seguenti disposizioni:
a) per le Do per le quali è già prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento restano valide le disposizioni vigenti: nell’applicazione di esse si fa riferimento alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per le Do per le quali è consentito imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata, a condizione che sia inoltrata al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini Do e Igt apposita istanza rappresentativa di almeno il 66% della produzione rivendicata dall’intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell’ultimo biennio, nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente. Nelle more dell’operatività dell’albo degli imbottigliatori di cui all’art. 11 della legge n. 164/1992, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal ministero delle Politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 4.
1. Nel caso che nel disciplinare di produzione si introduca la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata di produzione o di vinificazione per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Do e Igt allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica denominazione di origine per almeno due anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare di produzione, ovvero per almeno un anno per le denominazioni riconosciute da meno di tre anni.