Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 16-12-1993
Numero provvedimento: 62772
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Moscato passito di Pantelleria (Dpr 11 agosto 1971). Richiesta di chiarimenti (rif. fg. n. 19135 dell’8 ottobre 1993).

In riscontro alla nota sopra indicata relativa all’oggetto, lo scrivente, acquisito in merito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, comunica quanto segue:

a) in casi simili, per i vini passiti, i disciplinari non specificano quali apparecchiature utilizzare per la deumidificazione, al pari delle altre attrezzature di elaborazione dei vini;

b) la frase «tradizionale conveniente appassimento» di cui all’articolo 8 del disciplinare di produzione del «Passito di Pantelleria» sta a significare che è tradizionale la pratica dell’appassimento, ma non si riferisce ad un particolare metodo di appassimento. Pertanto il disciplinare di produzione non stabilisce in quale maniera deve avvenire l’appassimento delle uve, rientrando questo processo nelle tecnologie di cantina che le ditte produttrici riterranno più idonee, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche;

c) non esistono a livello nazionale precedenti contestazioni per casi analoghi;

d) allo stato attuale non è stato presentato presso questo ministero, nelle forme di rito di cui al Dpr 12 luglio 1963, n. 930, articolo 6, alcun progetto di modifica del disciplinare di produzione di cui trattasi.