Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-05-1989
Numero provvedimento: 3518
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Imbottigliamento Albana D.O.C.G. Quesiti.

L’Ente tutela vini romagnoli ha prospettato allo scrivente alcuni quesiti riguardanti l’utilizzazione dei contrassegni previsti per la commercializzazione in bottiglie dell’Albana di Romagna ed ha chiesto di conoscere il parere di questo ministero al riguardo.

Poiché la questione riveste particolare importanza, data l’esigenza operativa di disciplinare sotto ogni aspetto l’imbottigliamento dei D.O.C.G., si precisa che le risposte ai quesiti di cui trattasi hanno il carattere della generalità e conseguentemente costituiscono disposizioni interpretative delle norme di legge vigenti in materia cui dovranno attenersi gli operatori in tutti i casi di imbottigliamento di un vino D.O.C.G.

A) Nel caso in cui un’azienda acquisti un vino D.O.C.G. che abbia già ottenuto il parere favorevole della commissione di degustazione (quando il prodotto in discorso era tuttora presso la ditta che successivamente ha effettuato la cessione), la ditta cessionaria acquisisce il diritto di ritirare i contrassegni di Stato o per averli deve fare riesaminare il vino? La circolare dello scrivente n. 2 del 9 febbraio 1985 — che ai sensi della circolare n. 2 del 10 aprile 1987 è applicabile a tutti i D.O.C.G. — prevede a pagina 14 che «i contrassegni non sono cedibili ma devono essere direttamente ed esclusivamente utilizzati dalla ditta che li ha avuti in assegnazione».

Conseguentemente il diritto di ritirare i contrassegni non è cedibile in quanto tale, mentre passa al cessionario il diritto di far sottoporre il vino acquistato ad un nuovo esame organolettico ai fini di ottenere i contrassegni. Tale disposizione si applica sia nel caso in cui la partita resti nella zona di produzione, sia quando essa venga trasferita al di fuori di essa. Si soggiunge che, qualora la prima ditta abbia acquisito i contrassegni, la stessa dovrà comunicare alla Camera di commercio interessata ed all’Ufficio repressione frodi competente per territorio l’avvenuta cessione della partita di vino D.O.C.G. per pervenire all’inutilizzabilità dei contrassegni, senza restituzione degli importi versati per il loro acquisto.

B) Nel caso in cui un’azienda intenda imbottigliare per altre cantine acquirenti parte di una partita di vino D.O.C.G. che abbia ottenuto il giudizio di idoneità dalla commissione di degustazione (utilizzando etichette delle dette cantine, riportanti l’indicazione di chi ha effettuato l’operazione) può utilizzare i contrassegni di sua competenza?

La fattispecie prospettata si ricollega direttamente al caso precedentemente esposto.

In effetti la cessione di tutta o di una parte di una partita di vino D.O.C.G. si realizza quando viene giuridicamente completato l’atto di cessione, non essendo necessario il trasferimento del prodotto in luogo diverso da quello in cui esso si trova al momento della cessione.

In relazione a quanto sopra, qualora si addivenga all’imbottigliamento del prodotto per conto terzi — e tale operazione sia effettuata dall’originario titolare del prodotto — è chiaro che i contrassegni da utilizzare devono essere richiesti direttamente dall’effettivo titolare della partita e non da colui che imbottiglia.

Anche nel caso in esame si applicano i criteri sopra indicati con riguardo alla parte dei contrassegni non utilizzabili.