Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.
Modificato dai D.m. 12 luglio 1999; 4 agosto 2008.
Articolo 1.
Forma recipienti
1. I recipienti di capacità nominale non superiore a 5 litri nei quali sono confezionati i vini immessi al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita o con la denominazione di origine controllata, devono essere di forma idonea a richiamare le caratteristiche di qualità dei vini in essi contenuti.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, i recipienti non riconducibili alle forme tradizionalmente in uso al momento del loro riconoscimento non sono ammessi. Eventuali nuove forme possono essere adottate ove specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata eventuali fogge di contenitori di forma evoluta rispetto a quelle tradizionalmente in uso, devono essere specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o autorizzate dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
4. Ove si manifestino particolari esigenze di carattere espositivo o promozionale, su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste è consentito l’utilizzo temporaneo dei contenitori aventi forma e abbigliamento idonei ad attirare l’attenzione dei consumatori e che richiamino lo spirito della manifestazione espositiva o promozionale cui si riferiscono.
Articolo 2.
Materiali e colori
1. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione sono stati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento ai fini dell’immissione al consumo in recipienti di capacità nominale non superiore a 5 litri deve essere effettuato in contenitori di vetro la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al rosso bruno, al marrone, al grigio-nero, di varia intensità. Eventuali ulteriori tonalità di colore potranno essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione.
1 bis. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata i cui disciplinari di produzione saranno approvati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, il confezionamento, nei recipienti indicati al precedente comma 1, può avvenire in contenitori di vetro senza alcun vincolo colorimetrico. È fatta salva la facoltà di prevedere norme più restrittive negli specifici disciplinari di produzione.
2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1-bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l’indicazione della sottozona, della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni tradizionali di cui all’allegato III del regolamento n. 753/02, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita’ non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1935/04 richiamato in premessa.
3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:
a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/94 e corredata: dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale; dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentativita’ di cui all’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, unitamente all’elenco sottoscritto dai produttori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994; in caso di presentazione dell’istanza da parte del Consorzio di tutela munito dell’incarico di vigilanza per la relativa DOC ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, il predetto elenco puo’ essere sostituto dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi; dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;
b) l’acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza.
Articolo 3.
Capacità
1. I vini a denominazione di origine controllata devono essere immessi al consumo in recipienti di capacità nominale non superiore a litri 60.
2. Nell’ambito delle capacità ammesse dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie, i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata possono limitare il ventaglio delle capacità utilizzabili, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei vini cui i contenitori sono destinati.
Articolo 4.
Chiusure
1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:
a) vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione «vigna» o con la menzione «riserva»: utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;
b) vini a denominazione di origine controllata non contemplati alla lettera a): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine controllata spumanti la chiusura delle bottiglie, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento n. 2333 del 13 luglio 1992, con tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse a entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia. Le bottiglie di contenuto nominale non superiore a 0,200 litri possono riportare un altro dispositivo di chiusura adeguato. In ogni caso la tappatura a vite evocante il tappo «a fungo» per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è riservata ai vini spumanti.
3. I vini frizzanti Docg, Doc e Igt debbono essere confezionati in recipienti con le chiusure di cui al comma 1, escluso l’utilizzo del tappo «a fungo»; è consentito un sistema di ancoraggio del tappo raso bocca.
4. Le eventuali deroghe di cui all’articolo 23, comma 2, della legge n. 164/1992 (vedi D. m. 26 febbraio 1994), intese a consentire l’uso del tappo «a fungo» soltanto per le predette categorie di vini frizzanti, sono concesse nei termini appresso specificati qualora venga documentata la tradizionalità dell’uso a cura delle regioni di produzione:
a) fatte salve le misure più restrittive dei singoli disciplinari di produzione, i vini frizzanti rossi il cui disciplinare non prevede contemporaneamente una tipologia spumante possono avvalersi della deroga in questione, a condizione che l’eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo», escluso in ogni caso l’impiego di quella di stagnola, non superi l’altezza di 7 cm;
b) per i vini frizzanti bianchi, rosati e rossi non contemplati alla lettera a) le specifiche deroghe possono essere previste nei disciplinari di produzione dei relativi vini. In tali casi il tappo «a fungo» eventualmente ancorato da «gabbietta» non può comunque essere ricoperta da alcuna capsula;
c) nei casi di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare ogni possibile confusione con la tipologia spumante, nell’etichetta principale deve essere riportata la dicitura «vino frizzante» in caratteri di almeno 5 mm di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.
Articolo 5.
Termini di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1994.
2. Le ditte detentrici di scorte di vini a denominazione di origine confezionati in maniera non conforme, possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo smaltimento delle scorte medesime, purché entro il citato termine del 1° marzo 1994 presentino apposita comunicazione all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando le caratteristiche dei recipienti e dei quantitativi di prodotto detenuto.