Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 26-02-1994
Tipo gazzetta: Nessuna

Deroga per l’utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a denominazione di origine.

Modificato dal D.m. 15 settembre 1994.

Articolo unico.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del D.m. 7 luglio 1993, alle tipologie dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata come appresso indicate è concessa la deroga per l’utilizzo del «tappo a fungo» per la chiusura dei recipienti, purché nella presentazione degli stessi recipienti siano rispettate le prescrizioni di cui alla lettera c) del predetto articolo 4, comma 3:

1) Bianco di Scandiano;

2) Colli Bolognesi - Bianco, Barbera, Chardonnay, Pignoletto;

3) Colli di Parma - Malvasia, Sauvignon;

4) Colli Piacentini - Monterosso Val d’Arda, Val Nure, Trebbianino Val Trebbia, Chardonnay, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio;

5) Gavi o Cortese di Gavi;

6) Montello e Colli Asolani - Prosecco;

7) Montuni del Reno;

8) Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e Superiore di Cartizze.