Deroga per l’utilizzo del tappo «a fungo» per i vini frizzanti a denominazione di origine.
Modificato dal D.m. 15 settembre 1994.
Articolo unico.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), del D.m. 7 luglio 1993, alle tipologie dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata come appresso indicate è concessa la deroga per l’utilizzo del «tappo a fungo» per la chiusura dei recipienti, purché nella presentazione degli stessi recipienti siano rispettate le prescrizioni di cui alla lettera c) del predetto articolo 4, comma 3:
1) Bianco di Scandiano;
2) Colli Bolognesi - Bianco, Barbera, Chardonnay, Pignoletto;
3) Colli di Parma - Malvasia, Sauvignon;
4) Colli Piacentini - Monterosso Val d’Arda, Val Nure, Trebbianino Val Trebbia, Chardonnay, Malvasia, Ortrugo, Pinot grigio;
5) Gavi o Cortese di Gavi;
6) Montello e Colli Asolani - Prosecco;
7) Montuni del Reno;
8) Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e Superiore di Cartizze.