Arricchimento dei v.q.p.r.d. – Declassamento delle quantità ottenute, per effetto dell’aggiunta di mosto concentrato o concentrato o rettificato, in supero della resa uva/vino prevista dal disciplinare di produzione.
È stato chiesto a questa Amministrazione centrale se l’aggiunta di un quantitativo di m.c. ovvero di m.c.r. ad un prodotto atto a dare un v.q.p.r.d. (effettuata con rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 8 e 10 del reg. n. 823/87 (ora reg. 1493/99), che stabilisce disposizioni particolari per i v.q.p.r.d.) comporti comunque un declassamento a vino da tavola della quantità di prodotto risultante dalla eventuale differenza fra la quantità di v.q.p.r.d. arricchito e quella del prodotto atto a dare un v.q.p.r.d. da arricchire.
Al riguardo occorre preliminarmente distinguere due casi, in funzione dell’avvenuto o meno superamento della resa uva/ vino prevista dal disciplinare di produzione per effetto della predetta aggiunta di m.c. o di m.c.r..
Infatti, qualora l’aggiunta di m.c. o di m.c.r. determini il superamento della resa uva/vino, dalla partita di v.q.p.r.d. arricchito dovrà essere dedotto e declassato a vino da tavola un volume idoneo a riportare la resa nei termini previsti dal disciplinare di produzione, pena il declassamento dell’intera partita di v.q.p.r.d..
Anche sul volume di prodotto declassato in questione, inoltre, dovrà calcolarsi la quota di vino da tavola da inviare alla distillazione obbligatoria di cui all’art. 39 del regolamento n. 822/87, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Qualora, invece, non sia superata la resa uva/vino fissata dal disciplinare, non dovrà operarsi alcun declassamento. Si invitano le SS.LL. ad estendere il contenuto della presente al personale interessato ai fini dell’espletamento delle pratiche di competenza.