Scelta vendemmiale. Articolo 7, comma 3-4, legge 10 febbraio 1992 n. 164.
Si riscontra la nota con la quale il consorzio tutela vini Gambellara Doc ha formulato alcune osservazioni alla lettera circolare n. 62451 del 30 settembre 1996, relativa alla scelta vendemmiale fra denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche provenienti dalla stessa area di produzione.
Al riguardo, nel ribadire la validità di quanto comunicato con la citata lettera circolare, la scrivente precisa quanto segue:
a) la «scelta vendemmiale» è riferita alle uve e, secondo il disposto dell’articolo 7, comma 3 e 4, della legge n. 164/92, deve avvenire, innanzitutto, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai singoli disciplinari di produzione. Se poi nella citata lettera circolare si parla di «resa delle uve e di vino per ha», ciò è dovuto alla diretta conseguenza che il limite di resa uva/ha si ripercuote sulla resa vino/ha. In ogni caso la fattispecie considerata dai citati commi 3 e 4 dell’articolo 7 della legge 164/92 è relativa alla resa di uva/ha;
b) i criteri indicati ai punti a) e b) della lettera circolare in questione sono da ritenere validi anche per la rivendicazione di due o più tipologie di vini autonomamente regolamentate nell’ambito di una medesima denominazione o indicazione geografica. Ciò in quanto il disposto di legge di cui trattasi prevede che la scelta vendemmiale «può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello» e, pertanto, nulla vieta che la stessa scelta possa effettuarsi fra varie tipologie di vini regolamentate nell’ambito di una denominazione o indicazione geografica;
c) l’obbligo di rispettare la resa di uva/ha più restrittiva tra quelle stabilite dai diversi disciplinari Do o Igt, ovvero dallo stesso disciplinare per tipologie di vini autonomamente identificate, esiste soltanto se si intendono rivendicare più di due tipologie di vini da un’unica superficie vitata (vigneto) iscritta separatamente all’albo, così come esemplificato e chiarito con la predetta lettera circolare del 30 settembre 1996;
d) da quanto sopra precisato ne deriva che i criteri di cui alla citata lettera circolare vanno tenuti presenti anche per la rivendicazione di tipologie speciali (Recioto di Gambellara e Passiti in genere) regolamentate nell’ambito di un medesimo disciplinare di produzione.
Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi preposti alla gestione del sistema Doc-Igt affinché valutino correttamente i casi reali in cui applicare la resa uva/ha più restrittiva.