Esami chimico-fisici e organolettici dei vini Doc. Circolare Miraaf n. 28/93.
Con la nota sopra indicata codesta Camera di commercio, a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio «Colli Piacentini» agli operatori del settore, ha chiesto dei chiarimenti in merito alle disposizioni applicative della circolare n. 28/93.
Al riguardo, si concorda con l’interpretazione di codesta Camera di commercio circa l’obbligo di sottoporre all’esame organolettico per la relativa certificazione di idoneità, le partite di vino nel momento in cui abbiano acquisito tutte le caratteristiche per l’immissione al consumo, indipendentemente dalle modalità di confezionamento per la commercializzazione.
Per quanto concerne i parametri chimici che devono possedere le partite di vino in una fase intermedia del loro processo di elaborazione, per la certificazione di «conformità» alla denominazione di origine, sono da intendere quelli di cui all’articolo 6 dei rispettivi disciplinari di produzione (caratteristiche dei vini per l’immissione al consumo) con le dovute variazioni tenenti conto del residuo processo di vinificazione; comunque, ai fini pratici, l’unico parametro chimico che può discostarsi da quello limite, previsto in modo diretto o indiretto nei disciplinari, è il residuo di zuccheri non svolti, considerato che per gli altri parametri chimici sono indicati, ai fini dell’immissione al consumo, i limiti minimi.
Infine, riguardo ai parametri organolettici, sarà affidato alla discrezione ed alla competenza delle commissioni di degustazione valutare per le partite ancora in corso di elaborazione le relative caratteristiche di tipicità. Ovviamente le commissioni devono essere poste a conoscenza dello stadio in cui il vino si trova.