Quesito inerente il D.m. 7 luglio 1993. Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.
Con la nota sopra indicata il Comitato d’intesa delle cooperative ha posto il quesito circa il campo di applicazione dell’articolo 4, comma 3 del D.m. 7 luglio 1993, relativo alla chiusura dei recipienti dei vini frizzanti.
Al riguardo, lo scrivente comunica che tale campo di applicazione è riferito ai vini a denominazione di origine frizzanti, in quanto lo stesso D.m. è stato specificatamente adottato, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge n. 164/92, per disciplinare le caratteristiche dei recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.
In tal senso la deroga consentita dalla medesima legge, per casi giustificati dalla tradizione, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del D.m. 7 luglio 1993, è stata accordata con D.m. 26 febbraio 1994 (G. u. n. 55 dell’8 marzo 1994) ai vini frizzanti a denominazione di origine.
Per quanto concerne la tappatura delle altre categorie dei vini frizzanti, compresi quelli designati con indicazione geografica, gli stessi attualmente, in assenza di specifica deroga, non possono utilizzare il «tappo a fungo», in quanto la legge 164/92, articolo 23, comma 2, a livello generale, lo riserva ai vini spumanti.