Reg. n. 606/09 – Allegato II – Produzione vini spumanti e di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta. Quesito.
Si riscontra la nota sopra indicata, indirizzata anche all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la quale codesto Consorzio di tutela, alla luce delle disposizioni di cui all’allegato II del Reg. n. 606/09, ha posto il quesito in merito alla durata del processo di elaborazione dei vini Spumanti a denominazione di origine.
Al riguardo, nel concordare con quanto rappresentato da codesto Consorzio, considerato che ai sensi della vigente normativa comunitaria le DOP e IGP possono essere attribuite sia alla categoria “vino spumante” che alla categoria “vino spumante di qualità” (nonché alla categoria “vino spumante di qualità del tipo aromatico”), lo scrivente comunica che, fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione DO, per la durata del processo di elaborazione sono da rispettare le condizioni generali stabilite all’allegato II, lettera C, del Reg. n. 606/09.
In particolare al punto 6, di detta lettera C, è stabilito che per la categoria “vino spumante di qualità” a denominazione di origine protetta, la durata del processo di elaborazione non può essere inferiore a 6 mesi (se la fermentazione si effettua in recipiente chiuso) o a nove mesi (se la fermentazione si effettua in bottiglia).
Per quanto concerne la durata del processo di elaborazione del “vino spumante” a DOP, sono comunque da osservare le condizioni di cui al punto 7 della richiamata lettera C, laddove è stabilito che “la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della medesima sulle fecce non può essere inferiore a 90 giorni, o a 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori”.
Quanto sopra evidenziato è, ovviamente, strettamente connesso alle norme di etichettatura; in tal senso occorre indicare in etichetta la effettiva categoria di prodotto (a meno che non si intenda ometterla ai sensi della deroga comunitaria per vini DOP e IGP di cui al Reg. n. 1234/07, art. 118 sexvicies, par. 2).