Quesito relativo all’indicazione del nome del vitigno nei vini da tavola a IGT «Isola dei Nuraghi».
Quesito:
Premesso che l’art. 2, terzo comma del disciplinare della IGT «Isola dei Nuraghi» vieta di specificare in etichetta i nomi di vitigni che fanno già parte delle DOC della Sardegna;
Ritenendo che lo scopo della norma è quello di non creare confusione tra i nomi dei suddetti vitigni che costituiscono una IGT con gli analoghi vitigni che fanno parte delle relative DOC della Sardegna;
Atteso che il consumatore, spesso, desidera essere informato sui vitigni che hanno dato origine ad un determinato vino ad IGT;
Considerato che molte Aziende vinicole della Sardegna vorrebbero inserire sulle retro etichette i nomi di due o più vitigni facenti parte del predetto elenco;
Si chiede se a parere di codesto ufficio, il divieto scatta quando il nome del vitigno è strettamente legato alla IGT, oppure se sia possibile conciliare l’informazione del consumatore con la tutela di determinate DOC della Sardegna potendo indicare il nome dei vitigni elencati nell’art. 2 del decreto, esclusivamente nelle retro etichette utilizzando gli stessi caratteri e la stessa grafica utilizzata per le altre informazioni al consumatore.
Risposta:
In riferimento al quesito, in oggetto, inviatoci in data 30 dicembre 2006, lo scrivente Ufficio ha chiesto un parere in merito all’Amministrazione centrale che ha osservato quanto segue:
«l’indicazione dei vitigni seppur riportata nella contro etichetta e solo al fine di meglio descrivere le caratteristiche del prodotto è da ritenersi non conforme alle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura.
Infatti le indicazioni riguardanti le varietà di viti ai sensi dell’allegato VII, sezione B, punto 1, lettera b, del reg. 1493/99 fanno parte delle indicazioni facoltative «regolamentate», sul cui utilizzo ai sensi dell’allegato VII, sezione B, punto 4 «gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirne o limitarne l’utilizzazione per i vini prodotti nel loro territorio».
Il disciplinare di produzione del vino a IGT «Isola dei Nuraghi» (D.m. 12 ottobre 1995) prevede l’esclusione dall’indicazione di alcuni vitigni. Tale esclusione tenendo conto della definizione di etichettatura, presente nell’allegato VII del reg. 1493/99, si estende all’insieme «delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, che figurano sullo stesso recipiente ...».
In merito a quanto disposto dall’art. 47, paragrafo 1 del regolamento suddetto, riguardo la tutela dei legittimi interessi dei consumatori, tale dispositivo va letto in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b, laddove viene stabilito che «le disposizioni del paragrafo 1 riguardano in particolare ... l’autorizzazione ad utilizzare alcune menzioni a particolari condizioni».