Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.
Modificato dal D.m. 14 settembre 2007.
Articolo 1.
Definizioni
1. A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, ai sensi del presente decreto, la dicitura «Albo dei vigneti DOCG e DOC» sarà di seguito indicata con il termine «Albo», la dicitura «elenco delle vigne IGT» verrà di seguito indicata con il termine «Elenco» e la dicitura «DOCG, DOC» con il termine «DO».
2. Per «uve DO» si intendono le uve destinate alla produzione di vini DO e per «uve IGT» si intendono le uve destinate alla produzione di vini IGT.
3. Per «conduttore», così come risulta identificato nell’albo o nell’elenco con un proprio codice (codice fiscale, che si identifica con il CUAA), si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che abbia prodotto uve DO e/o IGT.
4. La dicitura «denuncia annuale della produzione delle uve DO e IGT» di seguito sarà indicata anche con la dicitura «denuncia delle uve DO e IGT» o con il termine «denuncia».
5. Per «ricevuta della produzione annuale delle uve DO e/o IGT» o «ricevuta» si intende la ricevuta prevista dall’art. 16, comma 3, della legge n. 164/92.
6. Per «competente Camera di commercio» si intende la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata dalla quale provengono le uve DO e/o IGT.
7. Nel caso di conduttore le cui produzioni di uve DO e IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora il conduttore non disponga di proprio stabilimento enologico, e qualora, in caso di uve DO, lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.
8. Per le uve IGT, nel caso di conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico.
Articolo 2.
Criteri generali
1. Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DO e/o IGT, i relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti nei rispettivi Albi e/o elenchi, istituiti per ciascuna DO e IGT nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell’Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002.
2. La denuncia è obbligatoria ai fini della rivendicazione della produzione dei vini DO e/o IGT; sono pertanto escluse le esenzioni applicabili ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento n. 1282/01.
Articolo 3.
Denuncia annuale delle uve DO e/o IGT
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini DO e/o IGT il conduttore interessato deve presentare la denuncia annuale di produzione delle uve DO e/o IGT direttamente alla competente Camera di commercio, anche per via telematica o informatica, entro il termine del 10 dicembre di ciascun anno, previsto dal regolamento n. 1282/01 per la presentazione della dichiarazione generale della produzione vitivinicola.
2. La denuncia deve essere compilata utilizzando la modulistica conforme allo schema riportato all’allegato 1 del presente decreto, tenendo conto degli elementi e delle istruzioni riportati nello stesso allegato. In particolare sono da indicare nella stessa modulistica gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. I conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi possono delegare l’organismo associativo di appartenenza a presentare la denuncia. Limitatamente alle uve IGT, i predetti organismi associativi possono altresì presentare una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, contenente in ogni caso tutti gli elementi di cui all’allegato 1.
4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO e/o la IGT per le relative partite di vino precedentemente alla scadenza del termine di cui al comma 1, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della denuncia, presenta alla competente Camera di commercio una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella denuncia di cui al presente decreto.
Articolo 4.
Verifica documentale delle denunce e certificazione delle uve DO e IGT
1. Fatte salve le competenze dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), ai sensi della normativa vigente in materia, la competente Camera di commercio, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, rilascia al conduttore anche per via telematica, entro trenta giorni dal termine di cui all’art. 3, comma 1, oppure entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 4, la ricevuta prevista dall’art. 16 della legge n. 164/92, redatta su modello conforme all’allegato 2 del presente decreto.
2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell’ambito aziendale, oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l’uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta in due o più ricevute, conformemente allo schema del citato allegato 2, tenendo conto delle indicazioni fornite dal conduttore medesimo nell’apposito quadro della denuncia.
3. I conduttori o gli aventi diritto che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, devono trasferire ai predetti organismi le ricevute ad essi rilasciate dalla competente Camera di commercio. Gli stessi conduttori possono altresì delegare l’organismo associativo di appartenenza a ritirare le relative ricevute. Limitatamente alle uve IGT, la competente Camera di commercio può rilasciare al predetto organismo associativo un’unica ricevuta, riferita alla denuncia riepilogativa delle produzioni degli associati di cui all’art. 3, comma 3.
Articolo 5.
Gestione dei dati produttivi delle produzioni DO e IGT ed adempimenti degli enti e organismi preposti alla certificazione e ai controlli.
1. Contestualmente alle operazioni di cui all’art. 4 la competente Camera di commercio, in adempimento al disposto di cui all’art. 16, comma 4 della legge n. 164/92, provvede ad immettere i dati relativi alle denunce ed alle ricevute, ivi compresi i dati relativi ai quantitativi delle produzioni vinicole atte a diventare vini DO e IGT, per le varie tipologie regolamentate, nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e nel sistema informativo della relativa regione o provincia autonoma, al fine di renderli disponibili in tempo reale a tutti gli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi ed ai controlli nel settore vitivinicolo, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Articolo 6.
Adempimenti successivi dei produttori e degli enti e organismi preposti alla gestione dei dati produttivi, alla certificazione e ai controlli.
1. I conduttori o gli aventi diritto, ovvero gli elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, nonché le cantine sociali o gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare agli atti documentali le ricevute DO e IGT per almeno cinque anni.
2. In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 164/92, i produttori di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all’Ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla competente Camera di commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello conforme all’allegato 3.
3. I produttori, di cui al comma 1, sono altresì tenuti ad effettuare, utilizzando il modello conforme all’allegato 3, le comunicazioni relative all’assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono altresì trasmettere agli Organismi di cui al comma 2, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge n. 129/91 - o da altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l’effettuazione delle determinazioni analitiche di seguito indicate - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO risultante dall’assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del decreto legislativo n. 109/92, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. I medesimi produttori devono inoltre conservare agli atti documentali per almeno cinque anni copia conforme dei certificati di idoneità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse, relativi alle partite di provenienza.
4. La competente Camera di commercio provvede, entro quindici giorni dal recepimento delle comunicazioni di cui ai comma 2 e 3, ad immettere i relativi dati nel SIAN e nel sistema informativo della relativa regione o provincia autonoma, a titolo di aggiornamento dei dati di cui all’art. 5 del presente decreto. La competente Camera di commercio è altresì tenuta ad immettere nei predetti sistemi informativi i dati relativi al declassamento di partite DO all’uopo comunicati dal competente Ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Articolo 7.
Codici delle DO e IGT e relative tipologie
1. Sono riportati nell’allegato 4 l’elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare, conformemente alle istruzioni riportate nello stesso allegato 4:
a) per la compilazione della modulistica relativa alle richieste di iscrizione o alle richieste di variazioni di iscrizioni agli albi e/o agli elenchi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002 richiamato nelle premesse;
b) per la compilazione della denuncia, delle ricevute, delle comunicazioni, nonché per la gestione dei dati di cui al presente decreto;
c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui decreto ministeriale 25 maggio 2004 richiamato nelle premesse, a decorrere dalla dichiarazione da presentare entro il 10 settembre 2007;
d) per la compilazione della modulistica prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse.
2. L’elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT di cui all’allegato 4 è immesso nel SIAN entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Anche su segnalazione delle regioni e province autonome interessate, gli eventuali aggiornamenti al predetto elenco sono adottati con apposito provvedimento ministeriale da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I nuovi codici sono attribuiti con i decreti di approvazione o di modifica dei disciplinari dei vini DO e IGT ed inseriti contestualmente nel SIAN.
Articolo 8.
Termini di applicazione
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008.
Allegato 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PREMESSA
Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DO e/o IGT, i relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti nei rispettivi albi e/o elenchi, istituiti per ciascuna DO e IGT (articolo 2 comma 2 del decreto).
Per Iscrizione Primaria si intende, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2002, l’iscrizione alla DO/IGT con il disciplinare di produzione più restrittivo (per ubicazione terreni, composizione varietale, rese, etc.).
Vigneto – Per vigneto, ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2002, si intende l’unità base iscrivibile ad un Albo/Elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.
Il vigneto può essere costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate.
Un vigneto può essere qualificato con la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, purchè risulti costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate contigue ed omogenee.
NOTE AL QUADRO DELLA DENUNCIA:
(1) Codice vigneto
Si intende il codice con cui il vigneto viene identificato nell’albo/elenco in cui è iscritto primariamente.
Nel caso in cui i codici dei vigneti non fossero stati ancora attribuiti dal competente ente, riportare il codice albo/elenco così come indicato dal conduttore nella relativa richiesta di iscrizione.
(2) Intercalare
Se da un medesimo vigneto, iscritto in più albi ed elenchi, si vogliono rivendicare più tipologie di vino DO e/o IGT, ogni scelta vendemmiale va indicata con un progressivo agganciato al vigneto (numeri da 1 a n) e per ogni scelta è da compilare il relativo intercalare. Nel caso delle scelte vendemmiali in questione si deve applicare la resa più restrittiva tra quelle previste dai relativi disciplinari di produzione (L. n. 164/1992, art. 7, comma 4).
Nel caso in cui sia consentito il supero delle rese unitarie delle uve DO, le relative produzioni DO o IGT destinatarie del supero devono figurare tra le iscrizioni secondarie del vigneto e come tali indicate nel quadro della denuncia in questione, ovvero deve es-
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sere indicata l’eventuale altra destinazione del supero (vino da tavola, base spumante e frizzante, etc.).
(3) Vigna
Nel caso in cui il vigneto sia iscritto come vigna e si voglia rivendicare la produzione col toponimo associato, barrare la casella.
(4) Codice vino
Indicare il codice che caratterizza il vino. Può essere riportata solo la parte di codice idonea ad identificare le uve in relazione alla relativa tipologia DO o IGT così come identificata all’alo o nell’elenco (se del caso fino a menzioni tradizionali incluse).
L’elenco dei codici delle tipologie DO e IGT esistenti è riportato all’allegato 4 del decreto. I codici delle nuove tipologie saranno attribuiti con i relativi decreti di riconoscimento o di modifica dei disciplinari (art. 7, comma 2 del decreto).
In caso di destinazione del supero delle rese unitarie di uve per produzioni diverse dalle DO e/o IGT, come indicato alla nota (2), barrare la casella del codice vino.
(5) Nome e vino
Indicare il nome completo della tipologia di prodotto DO o IGT.
In caso di destinazione del supero delle rese unitarie di uve per produzioni diverse dalle DO e/o IGT, indicare la categoria di prodotto di destinazione.
Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

B. ELENCO CODICI VINI DO E IGT, in ordine alfabetico e per le seguenti categorie:
L’elenco dei codici è stato successivamente integrato/modificato da: D.m. 24 maggio 2007 (Marche Igt), D.m. 25 maggio 2007 (Terracina o Moscato di Terracina Doc), D.m. 25 maggio 2007 (Terre di Casole Doc), D.m. 25 luglio 2007 (Forlì Igt), D.m. 25 luglio 2007 (Ravenna Igt), D.m. 25 luglio 2007 (Rubicone Igt), D.m. 25 luglio 2007 (San Ginesio Doc), D.m. 27 luglio 2007 (Oltrepò Pavese Doc), D.m. 27 luglio 2007 (Oltrepò Pavese metodo classico Docg), D.m. 30 luglio 2007 (Modena o Provincia di Modena Igt), D.m. 30 luglio 2007 (Piemonte Doc), D.m. 14 settembre 2007 (Valtellina superiore Docg, Lazio Igt, Daunia Igt, Maremma toscana Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itra Igt), D.m. 7 ottobre 2009 (Alghero Doc), D.m. 27 giugno 2008 (Barbera del Monferrato Doc), D.m. 1 agosto 2008 (Breganze Doc), D.m. 17 settembre 2008 (Candia dei Colli Apuani Doc), D.m. 1 agosto 2008 (Cilento Doc), D.m. 6 agosto 2009 (Colli Berici Doc), D.m. 24 luglio 2009 (Colli di Rimini Doc), D.m. 6 luglio 2009 (Colli Martani Doc), D.m. 22 aprile 2009 (Collina Torinese Doc), D.m. 3 giugno 2008 (Colli orientali del Friuli Doc), D.m. 25 settembre 2008 (Colli orientali del Friuli Doc), D.m. 3 luglio 2008 (Cortefranca Doc), D.m. 1 dicembre 2009 (Cortona Doc), D.m. 22 aprile 2009 (Dolcetto delle Langhe Monregalesi Doc), D.m. 17 settembre 2008 (Dolcetto di Ovada Doc), D.m. 15 giugno 2009 (Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Doc), D.m. 17 settembre 2008 (Friuli Aquileia Doc), D.m. 15 settembre 2009 (Friuli Isonzo Doc), D.m. 17 maggio 2008 (Friuli Latisana Doc), D.m. 25 settembre 2008 (Friuli Latisana), D.m. 1 agosto 2008 (Gambellara Doc), D.m. 19 dicembre 2009 (Gambellara Doc), D.m. 26 giugno 2009 (Garda Doc), D.m. 27 luglio 2009 (Lambrusco di Sorbara Doc), D.m. 27 luglio 2009 (Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro Doc), D.m. 27 luglio 2009 (Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc), D.m. 22 aprile 2009 (Malvasia di Castelnuovo Don Bosco), D.m. 21 aprile 2009 (Merlara Doc), D.m. 27 luglio 2009 (Modena Doc), D.m. 6 giugno 2008 (Montello e Colli Asolani Doc), D.m. 2 gennaio 2008 (Noto Doc), D.m. 28 settembre 2008 (Parrina Doc), D.m. 29 luglio 2009 (Piemonte Doc), D.m. 17 luglio 2009 (Prosecco Doc), D.m. 25 maggio 2009 (Reggiano Doc), D.m. 25 maggio 2009 (Reno Doc), D.m. 25 maggio 2009 (Riesi Doc), D.m. 26 giugno 2009 (Riviera del Garda Bresciano Doc), D.m. 4 settembre 2009 (Terre Alfieri Doc), D.m. 23 settembre 2009 (Torgiano Doc), D.m. 20 novembre 2009 (Trebbiano d’Abruzzo Doc), D.m. 30 dicembre 2009 (Valdineto Doc), D.m. 16 luglio 2008 (Valle d’Aosta Doc), D.m. 8 settembre 2008 (Vini del Piave Doc), D.m. 27 giugno 2008 (Alto Livenza Igt), D.m. 27 giugno 2008 (Colli Trevigiani Igt), D.m. 20 giugno 2008 (Conselvano Igt), D.m. 27 giugno 2008 (Marca Travigiana Doc), D.m. 27 giugno 2008 (Provincia di Verona Igt), D.m. 3 luglio 2008 (Sebino Igt), D.m. 15 maggio 2009 (Terrazze Retiche di Sondrio Igt),
D.m. 1 agosto 2008 (Terre del Volturno Igt), D.m. 17 luglio 2008 (Terre Lariane Igt), D.m. 4 novembre 2009 (Toscana Igt); D.m. 27 giugno 2008 (Veneto Igt), D.m. 27 giugno 2008 (Veneto orientale Igt), D.m. 1 agosto 2008 (Vigneti delle Dolomiti Igt), D.m. 1 agosto 2008 (Cesanese del Piglio Docg), D.m. 17 luglio 2009 (Colli Asolani - Prosecco Docg), D.m. 17 luglio 2009 (Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Docg), D.m. 17 settembre 2008 (Dolcetto di Ovada superiore Docg), D.m. 25 giugno 2008 (Franciacorta Docg), D.m. 1 settembre 2009 (Montefalco Sagrantino Docg), D.m. 1 agosto 2008 (Recioto di Gambellara Docg).