Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 13-10-2026
Numero provvedimento: 2344
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 19-10-2026

Decisione (UE) 2026/2344 del Consiglio, del 13 ottobre 2026, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della 24a assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

(Decisione (UE) 13/10/2026, n. 2026/2344, pubblicata in G.U.U.E. 19 ottobre 2026, n. L)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua prossima assemblea generale che si terrà il 16 ottobre 2026 l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzione dell’OIV»). I progetti di risoluzione dell’OIV produrranno effetti giuridici per l’Unione ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(2) L’Unione non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.

(3) 20 Stati membri dell’Unione aderiscono all’OIV. È possibile per tali Stati membri proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV, e saranno invitati ad adottare i progetti di risoluzione dell’OIV nella prossima assemblea generale dell’OIV.

(4) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici per l’Unione.

(5) L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

(6) L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione.

(7) L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma di tale regolamento o, prima di tale autorizzazione, nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.

(8) L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che se i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche non sono stabiliti dalla Commissione, tali specifiche devono essere le specifiche di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di tale regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.

(9) I progetti di risoluzione OENO-MICRO 20-669 A e OENO-MICRO 20-669B propongono di estendere l’applicazione dei campi elettrici pulsati (attualmente consentita solo per le uve) rispettivamente al mosto e al vino per fini di stabilizzazione microbiologica. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540B stabilisce pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 23-734 e OENO-TECHNO 23-735 propongono di estendere rispettivamente al mosto bianco e al vino bianco il trattamento tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per la rimozione dei composti polifenolici ossidati e ossidabili responsabili dell’imbrunimento. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-544 propone l’aggiunta di polidimetilsilossano durante la fermentazione alcolica del mosto per evitare la formazione di schiuma. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 20-672 A propone l’utilizzo di silice mesoporosa funzionalizzata nel mosto per l’eliminazione selettiva delle proteine instabili. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 21-706 aggiorna il trattamento dei vini con mannoproteine di lieviti definendo gli obiettivi per i vini bianchi e rosati e la dose massima corrispondente. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-730 aumenta da 200 a 250 mg/l il limite accettabile per quanto riguarda la concentrazione di acido sorbico nel vino specificamente per la Vitis labrusca e i suoi ibridi e per particolari fattori qualitativi o tradizioni specifici di alcuni paesi, come stabilito dalla legislazione nazionale. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 25-761 aggiorna la scheda 3.4.21, «Attivatori della fermentazione malolattica», specificando la natura dell’attivatore della cellulosa. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni, se adottate, produrranno effetti giuridici.

(10) Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 21-695 aggiunge al Codex enologico internazionale la monografia sulle resine chelanti di stirene-divinilbenzene con gruppo funzionale imminodiacetico, mentre il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 23-727 aggiorna la monografia sull’acido citrico principalmente distinguendo tra le sue due forme, quella monoidrata e quella anidra. In conformità dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni, se adottate, produrranno effetti giuridici.

(11) Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 24-754 propone di aggiungere alla Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti una metodologia per la determinazione del rapporto isotopico dello stronzio (87Sr/86Sr) nei vini. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione, se adottata,produrrà effetti giuridici.

(12) Il progetto di risoluzione SECSAN-SECUAL 23-722 aggiorna la classificazione dei tannini enologici definendo i casi in cui possono essere considerati come additivi o coadiuvanti tecnologici. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tale risoluzione, se adottata, produrrà effetti giuridici.

(13) I progetti di risoluzione dell’OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni da parte degli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, dovrebbero contribuire all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno sostenere tali progetti di risoluzione dell’OIV.

(14) Un altro progetto di risoluzione che produrrà, se adottato, effetti giuridici sul diritto dell’Unione a norma dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sarà presentato ai fini dell’adozione dall’assemblea generale, è OENO-TECHNO 14-540 A. Tale progetto di risoluzione elenca le pratiche enologiche consentite per la produzione di vino dealcolizzato. Per quanto riguarda il trattamento «6.34 Aggiunta di glicerolo», tale progetto di risoluzione contiene una raccomandazione secondo cui la concentrazione totale di glicerolo nel vino dealcolizzato non supera i 50 g/l. Di recente l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato recentemente un parere scientifico sulla sicurezza dell’esposizione acuta all’additivo alimentare glicerolo (E 422) contenuto nelle bevande, inclusi i vini dealcolizzati. Tale parere conclude che una concentrazione di 50 g/l nei vini dealcolizzati supererebbe la dose acuta di riferimento (DAR) in tutti i gruppi di popolazione. Tale parere indica inoltre, per diversi gruppi di popolazione, le concentrazioni massime teoriche di glicerolo (E 422) totale nel vino dealcolizzato a cui possono essere esposti senza che sia superata la DAR, insieme ai corrispondenti volumi di vino dealcolato consumato in una singola occasione. Alla luce di tali risultati e prima di stabilire un livello massimo di glicerolo nel progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540 A, è necessaria un’ulteriore valutazione globale basata su dati sperimentali che comprenda l’individuazione del metodo di analisi, la relazione con la presenza iniziale di glicerolo nel prodotto, l’impatto del processo di dealcolizzazione sulla concentrazione di glicerolo, il livello minimo di glicerolo esogeno in relazione alla sua funzione tecnologica e la definizione di un’adeguata strategia di gestione del rischio. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540 A dovrebbe pertanto essere appoggiato solo se viene rimosso il trattamento specifico «6.34 Aggiunta di glicerolo» da tale risoluzione, al fine di consentire la valutazione scientifica globale di cui sopra.

(15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell’assemblea generale dell’OIV che si terrà il 16 ottobre 2026, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all’OIV ad approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza.

(16) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV in merito ai progetti di risoluzione dell’OIV per le materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono membri dell’OIV,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede della 24a assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) figura nell’allegato della presente decisione.

 

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che aderiscono all’OIV esprimono la posizione di cui all’articolo 1,agendo congiuntamente, nell’interesse dell’Unione.

 

Articolo 3

1. Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri aderenti all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base di tali nuovi dati tecnici o scientifici.

2. A seguito del coordinamento e senza un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri che aderiscono all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione a condizione che non ne alterino la sostanza.

 

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2026


Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

 

ALLEGATO


Gli Stati membri dell'Unione che aderiscono all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell'Unione e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, appoggiano i progetti di risoluzione elencati di seguito, presentati nella fase 7 dell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 16 ottobre 2026:

— OENO-MICRO 20-669A: stabilizzazione microbiologica del mosto mediante campi elettrici pulsati (PEF);

— OENO-MICRO 20-669B: stabilizzazione microbiologica dei vini mediante campi elettrici pulsati (PEF);

— OENO-TECHNO 14-540B: pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati, restando inteso che la sezione «Dolcificazione» e, in particolare, la definizione «aggiunta di edulcoranti al vino dealcolizzato» dovrebbero essere interpretate come limitate ai prodotti elencati in «Prescrizione»;

— OENO-TECHNO 14-544: trattamento con polidimetilsilossano – aggiornamento del Codice internazionale delle pratiche enologiche;

— OENO-TECHNO 20-672A: trattamento con una silice mesoporosa funzionalizzata per la stabilizzazione proteica dei mosti;

— OENO-TECHNO 21-706: aggiornamento della scheda 3.3.13 «Trattamento dei vini con mannoproteine di lieviti»;

— OENO-TECHNO 23-730: limite di acido sorbico nel vino;

— OENO-TECHNO 23-734: trattamento del mosto bianco tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per l'eliminazione dei composti polifenolici responsabili dell'imbrunimento;

— OENO-TECHNO 23-735: trattamento del vino bianco tramite passaggio su sfere adsorbenti di stirene-divinilbenzene per l'eliminazione dei composti polifenolici responsabili dell'imbrunimento;

— OENO-TECHNO 25-761: aggiornamento della scheda 3.4.21 «Attivatori della fermentazione malolattica»;

— OENO-SPECIF 21-695: monografia sulle resine chelanti di stirene-divinilbenzene con gruppo funzionale imminodiacetico;

— OENO-SPECIF 23-727: aggiornamento della monografia sull'acido citrico;

— OENO-SCMA 24-754: metodo analitico per la determinazione del rapporto isotopico dello stronzio (87Sr/86Sr) nei vini (metodo di tipo IV);

— SECSAN-SECUAL 23-722: aggiornamento della classificazione dei tannini enologici come additivi o coadiuvanti tecnologici.

Gli Stati membri dell'Unione che aderiscono all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell'Unione e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, appoggiano il progetto di risoluzione di seguito, presentato nella fase 7 dell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 16 ottobre 2026, solo se è soddisfatta la condizione espressa seguente:

— OENO-TECHNO 14-540A: il trattamento specifico «6.34 Aggiunta di glicerolo» è rimosso dal testo della risoluzione.