Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 02-10-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 09-10-2026
Numero gazzetta: 235

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, menzione tradizionale specifica italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C., dei vini «Pomino».

(Decreto 02/10/2026, pubblicato in G.U. 9 ottobre 2026, n. 235)


IL DIRIGENTE DELLA PQA I

della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonchè l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonchè l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonchè la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, concernente «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012», le disposizioni del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, di modifica dei disciplinari di produzione e di cancellazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, per le quali la relativa domanda sia stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonchè dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262, del 23 settembre 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, con il quale, da ultimo, è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Pomino DOC, con sede in Pontassieve (FI), in data 20 ottobre 2025, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino», con la quale è stata trasmessa la documentazione di modifica della D.O.C. sopra citata;

Vista la nota della Regione Toscana pervenuta il 17 febbraio 2026 registrata con il prot. n. 0076549, con la quale, in merito alla domanda di modifica presentata dal Consorzio di tutela Pomino, è stato espresso parere favorevole sulle modifiche al disciplinare di produzione;

Considerato che il Consorzio di tutela Pomino è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del più volte citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 28 luglio 2026, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Pomino»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 10 agosto 2026, ai fini della presentazione di eventuali opposizioni a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Pomino», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citato;

Ritenuto che l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Pomino» non subiscono variazioni;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonchè di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;


Decreta:

 

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, nell'Annesso A) e nell'Annesso B) al presente decreto.

 

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto

 

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

 

Art. 4

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it/).

Il presente decreto è pubblicato altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 2 ottobre 2026

 

Il dirigente: Gasparri
 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "POMINO"


Articolo 1

(Denominazione e vini)

1.1 La denominazione di origine controllata "Pomino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

2.1 I vini di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva, "Pomino" Bianco Vendemmia tardiva:

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Vin Santo:

Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Rosso, "Pomino" Rosso riserva, "Pomino" Rosso vendemmia tardiva, "Pomino" Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, per un massimo del 25% del totale delle viti.

"Pomino" Chardonnay:

Chardonnay minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Sauvignon:

Sauvignon minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Pinot Nero:

Pinot Nero minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Merlot:

Merlot minimo: 85%,

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Spumante bianco e rosato (anche riserva):

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

2.2 I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con Decreto Ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

3.1 La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.

Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni. Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorchè questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.

Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella zona.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 Sistemi di potatura.

La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

4.5 Irrigazione, forzatura.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 t./ha; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" è di 15 t./ha; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno vegetativo 0

III anno vegetativo 50% della produzione prevista

IV anno vegetativo 80% della produzione prevista

V anno vegetativo 100% della produzione prevista

4.7 Titolo alcolometrico naturale minimo

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 9,00% vol per la tipologia spumante, 10,00% vol per tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11,00% vol per tutte le tipologie provenienti da uve rosse.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie "spumante con la menzione "Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,00% vol.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie "bianco" e "rosso con la menzione "Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

L'imbottigliamento di tutte le tipologie dei vini a DOC "Pomino" deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n.607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione del Pomino.

5.2 Correzioni

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.3 Elaborazione

Le diverse tipologie previste dall'articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico naturale minimo non inferiore a 12,00% vol.

Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.

E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vin Santo" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente articolo 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50%vol.

5.4 Resa uva/vino

Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:

Tipologia

Resa % Uva/Vino

Resa vino Hl / ha

Pomino bianco, Pomino rosso

70%

63

Pomino Bianco Vendemmia Tardiva


60%


54

Pomino Rosso Vendemmia Tardiva

Pomino Spumante Bianco e Rosato

70%

105

Pomino Vin Santo


35% al 3° anno


31,5

Pomino Vin santo Occhio di Pernice

Pomino Pinot Nero

70%

63

Pomino Merlot

70%

63

Pomino Chardonnay

70%

63

Pomino Sauvignon

70%

63

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco, Spumante, Rosso, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie "Vendemmia tardiva", il 43% per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:

Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Pomino Spumante riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente.

Pomino Vin santo e Pomino Vin santo occhio di pernice: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.

5.6 Affinamento in bottiglia

Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.

5.7 Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Pomino" bianco:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

Odore: delicato, fruttato, gradevole.

Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Pomino" bianco riserva:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

Odore: delicato, fruttato, gradevole.

Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Pomino" Chardonnay:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

Odore: delicato, fruttato, gradevole.

Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Pomino" Sauvignon:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

Odore: delicato, fruttato, gradevole.

Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Pomino" rosso:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.

Odore: vinoso, intenso e caratteristico.

Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Pomino" Rosso riserva:

Colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.

Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.

Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

"Pomino" Pinot Nero:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.

Odore: vinoso, intenso e caratteristico.

Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Pomino" Merlot:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.

Odore: vinoso, intenso e caratteristico.

Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Pomino" bianco Vendemmia tardiva e "Pomino" rosso Vendemmia Tardiva:

Colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il bianco. Rubino più o meno intenso tendente al granato per il rosso.

Odore: etereo intenso.

Sapore: armonico e vellutato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Zuccheri residui minimo: 25 g/l.

Acidità totale minima: 4,5 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Pomino" Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:

Colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per la tipologia Occhio di Pernice.

Odore: etereo intenso.

Sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,50% vol. di cui almeno 13,00% vol svolto.

Acidità totale minima: 4,50 g/l.

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

"Pomino" Spumante Bianco:

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo più o meno carico;

Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;

Sapore: da dosaggio zero a dolce, vivace, armonico;

Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

"Pomino" Spumante Rosato:

Spuma: fine e persistente;

Colore: rosato più o meno tenue;

Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;

Sapore: da dosaggio zero a dolce, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

"Pomino" Spumante Bianco Riserva:

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo paglierino carico dorato;

Odore: caratteristico;

Sapore: da dosaggio zero a brut, tipico, armonico, pieno;

Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 17 g/l;

"Pomino" Spumante Rosato Riserva:

Spuma: fine e persistente;

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: caratteristico;

Sapore: da dosaggio zero a brut, tipico, armonico, pieno;

Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;

Acidità totale minima: 5 g/l;

Estratto secco netto minimo: 17 g/l;

6.2 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino spumante" il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.

Per il vino a DOC "Pomino" Spumante rosato è ammessa, in alternativa al termine "rosato", l'indicazione "rosè".

7.2 Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purchè pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.

7.3 Caratteri e posizioni in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.4 Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'articolo 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC "Pomino" Spumante bianco e "Pomino" Spumante rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l'annata di produzione delle uve.

I vini a DOC "Pomino" Spumante con la menzione riserva devono obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

7.5 Vigna

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Pomino" di cui all'articolo 1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010

 

Articolo 8

(Confezionamento)

8.1 Volumi nominali

I vini di cui all'articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 Recipienti e tappatura

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

 

Articolo 9

(Legame con l'ambiente geografico)

A) Informazione sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte nord orientale della Regione Toscana, in Provincia di Firenze e comprende un territorio pedemontano situato sul medio versante della Valle della Sieve, in una zona d'alta collina e di bassa e media montagna, a circa 40 Km a nord-est di Firenze.

La superficie dove si coltivano i vigneti del Pomino rappresenta quindi una realtà ambientale e produttiva unica in Toscana, dove lo specifico microcosmo ecologico e climatico rende possibile il perfetto equilibrio tra vigneti, boschi di abeti, castagneti ed oliveti.

I terreni dell'area sono principalmente arenacei e marnosi presentando quindi un prevalente tenore siliceo e micaceo con poca argilla, con importante presenza di scheletro nella parte più alta, dove si trovano i vigneti di uve a bacca bianca più aromatica.

L'altitudine dei terreni coltivati a vite della DOC Pomino è compresa tra i 300 e i 750 metri, fattore questo che rappresenta un carattere certamente unico nel pur variegato panorama vitivinicolo toscano, con pendenze variabili ed esposizione principalmente ad ovest e sud-ovest.

Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell'anno nell'area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l'andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Le precipitazioni medie annue, che data l'estrema limitatezza della superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l'area, vanno dai 550 ai 700 mm secondo gli anni.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Pomino".

Come in molte altre zone della Toscana, regione storicamente vocata alla eccellenza della produzione vitivinicola italiana, anche a Pomino la storia inizia da molto lontano, con l'opera e le idee di un precursore ottocentesco dell'indirizzo specializzato che contraddistingue attualmente il settore vitivinicolo della regione.

Vittorio degli Albizi proveniva dal ramo francese di questa nobile famiglia fiorentina, emigrata in Provenza nel 1523 in seguito alle lotte con i Medici per il potere a Firenze. Fu appunto il padre Alessandro ad entrare in possesso negli anni 40 dell'Ottocento delle proprietà della Valdisieve, tra le quali appunto Pomino, poi confluite nel patrimonio Frescobaldi in seguito al matrimonio della sorella di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia.

Dotato di una mentalità pragmatica e razionale di stampo francese, Vittorio si trovò a respirare il clima di fermento che investì l'agricoltura toscana nel periodo pre e post-unitario, inserendosi in quel dibattito che aveva come oggetto l'ammodernamento della vitivinicoltura e come cassa di risonanza l'Accademia dei Georgofili, con interlocutori del calibro di Bettino Ricasoli.

In una "memoria" letta in due adunanze dell'Accademia nel corso del 1867, illustrò il suo progetto in campo vitivinicolo: di fronte alla congiuntura favorevole e alla necessità di ricostituire il patrimonio viticolo depauperato dall'oidio, sviluppò l'idea della vite in coltura esclusiva, all'interno di una fascia altimetrica sottratta ai condizionamenti dell' "alberata" toscana, attraverso una scelta razionale di vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica. La viticoltura specializzata non era estranea alla tradizione toscana discendendo dall'età classica e medievale, come si evince da una "Lettre de noblesse des vins de Cassis", che recita testualmente: Le vignoble Cassiden [...] ne commença à prendre de l'extension que vers 1520, lorsque vinren s'etablir à Cassis quelques membres d'une tres ancienne famille de Florence, le Albizzi, [...] qui apporterent à Cassis de nouveaux cepages muscatels provenant de leurs anciens vignobles florentins et en firent des plantations. Vittorio ripercorse così a ritroso le orme dei suoi antenati, importando in Italia la tecnologia vitivinicola e lo spirito d'intrapresa dei francesi e riversando a Pomino larga parte del suo geniale impegno di agronomo e viticoltore. Decise quindi di sostituire o integrare con altri tipi di uve i vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trebbiano), tutti a maturazione tardiva, abbandonando al tempo stesso la coltura promiscua in favore della coltura viticola specializzata submontana, tra i 500 e i 650- 700 metri di altezza, che ben si prestava a produrre "vini fini e più squisiti", capaci di un raffinato bouquet.

Fin dal 1855 aveva introdotto a Pomino vitigni francesi dalla borgogna quali Pinot Noir, Pinot Gris e Blanc, oltre a Chardonnay e Sauvignon, nell'intento di ottenere lo "chablis di Pomino", consapevole del fatto che: "il mio possesso di Pomino, che si stende sul fianco di uno dei tanti sproni dell'Appennino esposto a mezzogiorno ponente, produce un vino molto apprezzato e decantato anco dal poeta Redi nel poema Bacco in Toscana".

E' quindi su queste basi storiche che questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati clonalmente in loco, ha infatti ottenuto la DOC nel 1983, poi costantemente aggiornata nel corso degli anni. L'incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica interessata: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Pinot Nero e Merlot per i vini rossi.

- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (63 hl/ha per i vini fermi; 54 hl/ha per la vendemmia tardiva; 31,5 hl/ha per il Vin Santo e 105 hl/ha per lo spumante).

- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest'ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatorio solo per i vini rossi. Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta per raggiungere l'idonea gradazione alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte, fatte appassire sulla pianta o in locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate in legno come vuole la vecchia tradizione. Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che ne confermano l'influenza dell'ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell'ambiente pedemontano (alternanza caldo - freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche specifiche.

In questo contesto certamente unico ed esclusivo, trova la sua naturale ambientazione anche lo spumante che, pur essendo l'ultimo nato tra le tipologie del Pomino DOC, già mostra spiccati elementi distintivi, supportati da ottimi tenori acidici ed aromatici ed importanti componenti strutturali che conferiscono la prodotto finale peculiarità molto personali.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest - sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentino un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di qualità.

Il particolare bouquet del Pomino e le particolari note caratteriali percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.

La centenaria storia vitivinicola del Pomino, già conosciuto nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "Pomino".

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

 

Allegato 1 al disciplinare di produzione - Vitigni idonei alla produzione dei vini della DOC Pomino


1. Abrusco N.

2. Albana B.

3. Albarola B.

4. Aleatico N.

5. Alicante Bouschet N.

6. Alicante N.

7. Ancellotta N.

8. Ansonica B.

9. Barbera N.

10. Barsaglina N.

11. Biancone B.

12. Bonamico N.

13. Bracciola Nera N.

14. Cabernet Franc N.

15. Cabernet Sauvignon N.

16. Calabrese N.

17. Caloria N.

18. Canaiolo Bianco B.

19. Canaiolo Nero N.

20. Canina Nera N.

21. Carignano N.

22. Carmenere N.

23. Cesanese D'Affile N.

24. Chardonnay B.

25. Ciliegiolo N.

26. Clairette B.

27. Colombana Nera

28. Colorino N.

29. Durella B.

30. Fiano B.

31. Foglia Tonda N.

32. Gamay N.

33. Grechetto B.

34. Greco B.

35. Groppello di Santo Stefano N.

36. Groppello Gentile N.

37. Incrocio Bruni 54 B.

38. Lambrusco Maestri N.

39. Livornese Bianca B.

40. Malbech N.

41. Malvasia Bianca di Candia B.

42. Malvasia Bianca lunga B.

43. Malvasia Istriana B.

44. Malvasia N.

45. Malvasia Nera di Brindisi N.

46. Malvasia Nera di Lecce N.

47. Mammolo N.

48. Manzoni Bianco B.

49. Marsanne B.

50. Mazzese N. 20

51. Merlot N.

52. Mondeuse N.

53. Montepulciano N.

54. Moscato Bianco B.

55. Muller Thurgau B.

56. Orpicchio B.

57. Petit manseng B.

58. Petit verdot N.

59. Pinot Bianco B.

60. Pinot Grigio G.

61. Pinot Nero N.

62. Pollera Nera N.

63. Prugnolo Gentile N.

64. Pugnitello N.

65. Rebo N.

66. Refosco dal Peduncolo rosso N.

67. Riesling Italico B.

68. Riesling Renano B.

69. Roussane B.

70. Sagrantino N.

71. Sanforte N.

72. Sangiovese N.

73. Sauvignon B.

74. Schiava Gentile N.

75. Semillon B.

76. Syrah N.

77. Tempranillo N.

78. Teroldego N.

79. Traminer Aromatico Rs

80. Trebbiano Toscano B.

81. Verdea B.

82. Verdello B.

83. Verdicchio Bianco B.

84. Vermentino B.

85. Vermentino Nero N.

86. Vernaccia di San Gimignano B.

87. Viogner B.

 

ANNESSO B)

DOCUMENTO UNICO