Schema di decreto recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»”.
(D.M. 07/10/2026, prot. n. 545962, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
VISTO il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;
VISTO il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento; Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 ottobre 2024, n. 552025, recante “Modifica del decreto ministeriale 27 settembre 2023, prot. n. 525633, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»”;
RITENUTO opportuno modificare le disposizioni di cui al predetto decreto 27 settembre 2023, al fine di adeguare la normativa nazionale di riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dai richiamati regolamento (UE) 2025/2649, regolamento (UE) 2026/1739 e regolamento delegato (UE) 2026/177;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 1 ottobre 2026;
DECRETA:
Art. 1
(Modifiche al decreto ministeriale del 27 settembre 2023, n. 525633)
1. Al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti lettere:
«p-bis): “giovane agricoltore”: la persona fisica in possesso di tutte le condizioni previste dal Piano Strategico della PAC, sezione 4.1.5;
p-ter): “nuovo agricoltore”: la persona fisica in possesso di tutte le condizioni previste dal Piano Strategico della PAC, sezione 4.1.6;»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. In casi eccezionali e documentati, le OP e le AOP possono attuare gli interventi contenuti nella modifica in corso d’anno, sotto la propria responsabilità, prima della presentazione della formale domanda, previa comunicazione alla Regione competente, recante illustrazione delle comprovate necessità dovute al generalizzato aumento dei prezzi. La Regione autorizza gli interventi nel decreto di approvazione della modifica e riporta la comunicazione ricevuta e la dimostrazione delle comprovate necessità addotte»;
c) all’articolo 22, comma 1, lettera a), le parole «e dell’articolo 27 del regolamento delegato» sono soppresse;
d) all’articolo 23, comma 2, le parole «e l’attuazione di quanto previsto all’articolo 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti» sono soppresse;
e) all’allegato I, Capitolo 10, secondo capoverso, le parole «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46 lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) 2021/2115.» sono sostituiti con le seguenti: «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j) del Regolamento (UE) 2021/2115.»;
f) all’allegato I, Capitolo 10, terzo capoverso, dopo le parole “- Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto di cui all’articolo 52, paragrafi 4 e 5, nonché per l’attivazione delle tre azioni di cui all’art. 50, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, si fa riferimento all’intero programma operativo pluriennale, fermo restando il rispetto dei vincoli da verificare a conclusione del programma operativo”, sono aggiunte le seguenti parole: «- L’intensità degli aiuti finanziari dell’Unione europea è elevata dal 50% al 70% per la spesa connessa agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera a), b) o c), se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la spesa è connessa a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), effettuati da giovani agricoltori o da nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) gli investimenti di cui alla lettera a) sono effettuati presso i locali di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori, nell’ambito del loro primo programma operativo o durante i tre anni successivi alla data di adesione di tali giovani agricoltori o nuovi agricoltori all’organizzazione di produttori.»;
g) all’allegato I, Capitolo 10, dopo le parole «distribuzione gratuita a istituti di pena, istituti di istruzione pubblica e altri istituti di cui all’articolo 52, paragrafo 6, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2021/2115.», è aggiunto il seguente capoverso: «In conformità a quanto indicato all’articolo 52, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115, la percentuale dell’aiuto è portata al 70% della spesa effettivamente sostenuta in un dato anno per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori e colpiti in tale anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, individuate da provvedimenti emanati dalle autorità nazionali e/o regionali competenti, a condizione che tale aumento sia concesso solo se le perdite superano una soglia minima del 30% della produzione media annua dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori nei tre anni precedenti o su una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.»;
h) all’allegato I, Capitolo 34, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Sono ammissibili al sostegno: a. le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e nel rispetto dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/126; b. i contributi annuali al fondo di mutualizzazione; c. i contributi finanziari versati nel fondo di esercizio di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, finalizzati alla ricostituzione del fondo di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori; d. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. In ogni caso, il sostegno finanziario può essere concesso solo nell'ambito dei costi non Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 5 elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2022/126. Spetta agli Stati membri garantire il rispetto del medesimo allegato II.»;
i) all’allegato I, Capitolo 34, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: «Questa disposizione trova applicazione anche nel caso di scioglimento del Fondo di mutualizzazione costituito dalle OP/AOP ai sensi del Regolamento (UE) 2020/465 del 30 marzo 2020.”;
j) all’allegato I, Capitolo 35, gli ultimi tre capoversi sono soppressi;
k) all’allegato II, sezione 1, capitolo II, le parole «Gli obiettivi indicati con le lettere g), h), i) e k) dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115 interessano i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i prodotti freschi.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obiettivi indicati all’articolo 46, lettere da d) a i) e k), del regolamento (UE) 2021/2115, interessano i prodotti freschi o trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.».
2. Le modifiche di cui alle lettere c), d) e j) trovano efficacia a far data dal 1° gennaio 2027.
Art. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Le misure di sostegno regolate dal presente decreto sono concesse nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del piano strategico nazionale della PAC 2023/2027.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
On.le Francesco Lollobrigida
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005