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Tipologia: DOC
Regione: Piemonte
Provincia: Biella
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “LESSONA”

 

Approvato con DPR 03.12.1976 (G.U. 58 del 02.03.1977)

Modificato con DM 04.06.2010 (G.U. 145 del 24.06.2010)

Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 del 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Con Comunicato 15 gennaio 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini "Lessona". Tale proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione è stata approvata con il Decreto 27 marzo 2026.

 


Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

«Lessona»;

«Lessona» riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (Spanna) dall'85% al 100%.

Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l'intero territorio del Comune di Lessona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessona» debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini

Resa uva t/ha

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo

«Lessona» 

8,00

12,00% vol.

«Lessona» riserva

7,20

12,00% vol.


Il vino a denominazione di origine controllata «Lessona» nelle sue tipologie, può essere accompagnato dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purchè il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno tre anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Lessona» nelle sue tipologie, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Vini

Resa uva t/ha

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo

«Lessona» e «Lessona» vigna

8,00 dal 3° anno d'impianto

12,00% vol.

«Lessona» riserva e «Lessona» riserva vigna

7,20 dal 3° anno d'impianto

12,00% vol.


Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione, imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino «Lessona» e «Lessona» riserva devono essere effettuate nell'intero territorio del Comune di Lessona.

Tuttavia, tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purchè situate nei seguenti comuni della Provincia di Biella:

Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;

e nei seguenti comuni della Provincia di Vercelli:

Roasio, Lozzolo.

Conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della normativa nazionale vigente.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini

Resa uva/vino

Produzione max di vino

«Lessona» 

70%

5.600 litri

«Lessona» riserva

70%

5.040 litri


Relativamente al vino «Lessona» nelle sue tipologie per l'impiego della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia

Durata mesi

Di cui in legno

Decorrenza

«Lessona» 

22

12

1° novembre dell'anno di raccolta uve

«Lessona» riserva

42

30 1° novembre dell'anno di raccolta uve


4. E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata conservato in altri recipienti di qualsiasi tipologia, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia

Data

«Lessona» 

1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva

«Lessona» riserva

1° maggio del quarto anno successivo a quello della raccolta dell'uva

 

6. Per i vini «Lessona» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione «Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» Nebbiolo (o Spanna).

7. I vini «Lessona» possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» Nebbiolo purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini «Lessona» nelle tipologie previste, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol anche per «Lessona» riserva con menzione vigna.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine «Lessona» nelle sue tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purchè:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Lessona» riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

3. Nella designazione e presentazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento e presentazione

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama da 500 cl.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Lessona è situata nell'Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale. Nella definizione del quadro aromatico, i terroir di Lessona caratterizzano notevolmente il vitigno Nebbiolo. Il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralità rugginosa, che dona a questi vini una sapidità minerale spiccata e nitida. Il vitigno nebbiolo si esprime con una particolare levità ed eleganza, con tannini perfettamente amalgamati sin da giovani grazie alle esperienze di coltivazione.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Da un punto di vista geologico Lessona è una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda. Suoli alluvionali dunque abbastanza sciolti, sabbie molto acide, rossicce e ricche di minerali. Le altitudini medie sono attorno ai 350 m. slm ed il clima è abbastanza mite, perchè anche qui la vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche e le vigne dell'Alto Piemonte godono di una buona escursione termica. I terreni, come si è detto, sono ricchi di minerali: ferro, potassio e magnesio, con una componente magmatica data dai porfidi e dai graniti.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il vino era già famoso nel '600 e numerose sono le testimonianze storiche relative alle potenzialità del territorio. L'archivio di Stato della città di Biella nei tanti riferimenti alla viticoltura, già nel 1436 registra l'acquisto di una vigna.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

 

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