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Tipologia: DOC
Regione: Piemonte
Provincia: Novara
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BOCA”

 

Approvato con DPR 18.07.69 (GU 226 - 05.09.69)

Modificato con DM 23.04.08 (GU 116 - 19.05.08)

Modificato con DM 04.06.2010 (GU 145 - 24.06.2010)

Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 – 20.12.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 12.07.2013 (concernente correzione dei disciplinari) (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)

Con Comunicato 16 gennaio 2026 (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Boca». Tale proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione è stata approvata con il Decreto 27 marzo 2026.
 



Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Boca» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

«Boca»;

«Boca» riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini «Boca» e «Boca» riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna): dal 70% al 90%;

Vespolina e Uva rara: da sole o congiuntamente dal 10% fino al 30%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero - Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Boca» e «Boca» riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, con l'esclusione dei terreni esposti a nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini

Resa uva t/ha

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo

«Boca» 

8,00

12,00% vol.

«Boca» riserva

8,00

12,50% vol.


Le denominazioni di origine controllata «Boca» e «Boca» riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purchè i vigneti abbiano un età di impianto di almeno sette anni. La produzione consentita per la menzione «vigna», dal settimo anno di impianto in poi, è:

Vini

Resa uva t/ha

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo

«Boca»

7,20

12,00% vol.

«Boca» riserva

7,20

12,50% vol.


Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Boca» devono essere riportati nel limite di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione, imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini «Boca» nelle tipologie previste, devono essere effettuati nell'intero territorio dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in Provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in Provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in Provincia di Biella.

Conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della normativa nazionale vigente.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini

Resa uva/vino

Produzione max di vino

«Boca

70%

5.600 litri

«Boca» riserva

70%

5.600 litri


Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia

Durata

Di cui in legno

Decorrenza

«Boca»

34

18

1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

«Boca» riserva

46

24 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve


4. E' ammessa la colmatura, con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 6% del totale del volume nel corso dell'intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia

Data

«Boca» 

1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

«Boca» riserva

settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Boca» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:


«Boca», anche con menzione «vigna»

colore: rosso rubino con riflessi granato;

odore: caratteristico, fine ed etereo;

sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.


«Boca» riserva, anche con menzione «vigna»

colore: rosso rubino con riflessi aranciato;

odore: caratteristico, fine, ampio ed etereo;

sapore: asciutto, sapido, armonico, elegante, piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.


2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine «Boca» nelle sue tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione del vino «Boca», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purchè la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C. «Boca»

3. Nella designazione e presentazione del vino «Boca» e «Boca» riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento e presentazione

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati per la commercializzazione i vini «Boca» nelle tipologie previste, devono essere di forma tradizionale, bordolese o borgognotta o corrispondente di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 15 litri, con l'esclusione del contenitore da 2 a 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Boca, piccolo paese della Provincia di Novara, a m 389 d'altitudine, a cui fanno da sfondo le colline, coltivate a vigneti, dietro le quali si intravedono le cime delle Alpi. Il «Boca» deve le sue peculiarità al terreno morenico che origina dal monte Rosa, composto da argilla, sabbia, ciottoli di granito, porfido e sfaldature di rocce dolomitiche del Fenera che assumono una consistenza diversa secondo il sito. E' una sovrapposizione di suoli alluvionali originaria del mare che ricopriva, pre-glaciazione, queste terre.

I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente, perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualità dei vitigni. L'esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione, ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della D.O.C., ottenendo buoni tenori zuccherini, grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.

Quella di Boca è la denominazione più a nord della Provincia di Novara e si estende all'imboccatura della Valsesia, nelle vicinanze del Monterosa con il Monte Fenera a nord e i laghi Maggiore e Orta a nord est.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Nel territorio del «Boca» D.O.C. la maggior parte dei vigneti insistono su suoli formati dallo sgretolamento delle rocce vulcaniche (porfidi) che costituivano la caldera, cioè lo strato superficiale del Supervulcano fossile della Valsesia, inserito nell'omonimo geoparco, istituito dall'UNESCO nel 2015 come facente parte del patrimonio geologico mondiale. Questo fenomeno geologico unico al mondo, ha dato origine a suoli che, pur con una certa variabilità locale, sono accomunati da caratteristiche difficilmente riscontrabili altrove. La comprensione della natura geologica, pedologica e morfologica dei suoli è la chiave che permette di definire il legame tra le qualità chimiche ed organolettiche del vino «Boca» D.O.C. e le caratteristiche fisiche del territorio di provenienza.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La roccia madre, essendo acida, ricca in minerali e ioni metallici, ha dato vita a suoli che sono a loro volta acidi o sub-acidi, molto ricchi in metalli e minerali essenziali per la crescita della vite. In queste condizioni di acidità, i minerali presenti nel suolo vengono assorbiti con estrema facilità dalla pianta, la quale li trasferisce ai grappoli e, in ultima analisi, ai mosti e ai vini. Recenti sviluppi scientifici hanno dimostrato che le concentrazioni relative di questi elementi minerali nel suolo sono mantenute nei mosti e nei vini ottenuti.

Questo significa che le caratteristiche geochimiche della roccia madre si riscontrano anche nei vini, e ciò determina alcune caratteristiche organolettiche: le note minerali, la particolare finezza e la grande capacità di invecchiamento.

Anche i fenomeni legati all'orogenesi alpina hanno determinato condizioni geomorfologiche molto particolari, che hanno condizionato lo sviluppo della viticoltura nel territorio del «Boca» D.O.C.

La morfologia di questo territorio, infatti, è molto variegata, e ciò determina la presenza di una grande variabilità microclimatica: una ricchezza di diversi habitat che, nei secoli, ha portato alla creazione di una grande ricchezza ampelografica. I viticoltori di Boca, infatti, hanno selezionato numerose cultivar autoctone di vite, proprio per adattarsi alle diverse condizioni presenti sul territorio e che si sono susseguite con l'avvicendarsi dei secoli. Queste cultivar sono state selezionate anche in funzione della loro complementarietà dal punto di vista qualitativo ed organolettico. L'accostamento di vitigni autoctoni, come Nebbiolo, Vespolina e l'Uva Rara, è, nel caso del «Boca» D.O.C., non solo la testimonianza di una tradizione vitivinicola plurimillenaria, ma costituisce l'espressione più pura del potenziale vitivinicolo offerto dall'ambiente abiotico, ed in particolare della sua geodiversità. La posizione geografica, caratterizzata dai venti freddi che scendono dal Monte Rosa determinando forti escursioni termiche fra il giorno e la notte, favorisce lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, su una base di grande struttura e mineralità unica nelle sue caratteristiche.

La vite è per gli agricoltori di zona coltura antichissima ed è precedente alla colonizzazione romana. Nel 1300 il cronista novarese Pietro Azario citava il vino di Boca come «rinomato sin dall'antichità» e numerose testimonianze riportano forniture di vino di Boca alle armate spagnole che dal Piemonte si spostavano per occupare la Lombardia.

Il vino di Boca è noto come il «vino dei Papi» perchè molto apprezzato sin dai primi del Novecento da Papa Pio X e dalla Curia romana.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.


 

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