b) Indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo “G.R.A. - 027015 – Italia”.
CONSIDERAZIONI
L’art 119 del Reg. CE n. 1308/13 prevede l’obbligo di indicare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore.
Con riferimento al luogo di imbottigliamento, l'articolo 4, par. 4 ultimo periodo del D.m. 13
agosto 2012 prevede quando è possibile sostituire il nome del comune che contenga o sia costituito
dal nome di una DOP o di una IGP con il codice ISTAT. Non è prevista la sostituzione
con il codice ISTAT nel caso venga riportato come comune della sede sociale, mentre risulta
possibile la sostituzione se si tratta del comune non con`inante dove avviene l'imbottigliamento
diverso da quello della sede sociale. La norma infatti recita: “Nel caso in cui si debba indicare
il nome del comune ove è avvenuto l’imbottigliamento e questo nome contiene o è costituito
dal nome di una DOP o di una IGP, l’indicazione sull’etichetta del nome del comune può essere
effettuata con il codice ISTAT”.
Si rileva che l'indicazione del comune della sede sociale Fossalta di Piave (che contiene il
nome di una DOC e quindi dovrebbe essere eventualmente sostituito dal codice ICQRF e non dal codice ISTAT) è stata riportata con l'uso del codice ISTAT 020715.
Per le ragioni sopra esposte si invita ad indicare in chiaro il comune di Fossalta di Piave (PIAVE sempre minimizzato a 1/4 rispetto al nome della DOC di appartenza del vino).
Pro`ilo sanzionatorio: l’art. 74 della legge 238/2916 in tema di violazione degli obblighi relativi
alle indicazioni obbligatorie di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento
(UE) n. 1308/2013 e di cui alle relative norme di applicazione dell’Unione europea, in materia
di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 56 del Reg. CE n. 607/2009; artt. 3 e 4 par.4 ultimo periodo del DM 13/08/2012, nota
Prot. N. 7736 del 10.06.2016; art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013.