PARERE sul seguente quesito: Buongiorno, con la presente desidero chiedere se è ammesso e conforme alla normativa vigente aggiungere in retro etichetta:

- informazioni circa le misure adottate dall'azienda per la salvaguardia dell'ambiente (come ad esempio: "Vetro riciclato al 50%" e/o "Azienda che usa sistema geotermico" e/o "Azienda che utilizza fonti di energia alternativa")

- l'adesione al programma FSC e RafCycle

 

RISPOSTA.

In etichetta dei vini possono essere riportate, oltre alle indicazioni obbligatorie e a quelle facoltative regolamentate, anche indicazioni ulteriori in base all’ex art 49 del Reg UE n. 607/2009 che citava testualmente: l’etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «i prodotti»), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all’articolo 58 e da quelle disciplinate dall’articolo 59, paragrafo 1 e dall’articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

Tale ultima norma è oggi traslata nell’art 7 del reg 1169/2011; nello specifico per le indicazioni facoltative ulteriori si richiede il rispetto di determinati requisiti e nella specie tali informazioni:

- Non devono indurre in errore il consumatore

- Non devono essere ambigue o poco chiare

- Devono essere, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti

- Non possono occupare lo spazio delle indicazioni obbligatorie.

Tali prescrizioni valgono anche per i marchi commerciali che, pertanto, non devono, cioè, contenere parole o parti di parole che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui sono rivolte o il mezzo per riportare indicazioni altrimenti non consentite. Le informazioni devono essere oltre che veritiere anche documentabili.

Nel presente caso si rileva che le informazioni che si vogliono inserire in etichetta riguardano le misure adottate per la salvaguardia dell’ambiente (come ad esempio: "Vetro riciclato al 50%" e/o "Azienda che usa sistema geotermico" e/o "Azienda che utilizza fonti di energia alternativa") e l’adesione ad alcuni programmi (FSC e RafCycle).

Con riferimento al primo punto: in merito al vetro riciclato e ai sistemi energetici utilizzati.

Le diciture in oggetto non attengono strettamente al mondo del vino o delle altre bevande trattate da codesta ditta richiedente il parere, né a particolari modalità di produzione o ad aspetti che attengono all’enologia, bensì ad aspetti riguardanti l’approvvigionamento dei contenitori/recipienti/imballaggi in vetro ottenuto anche dal materiale di riciclo; detto riciclo 

assicura, secondo notizie pubblicate, un risparmio energetico dovuto a temperature di fusione inferiori a quello richieste per altre materie prime tradizionali e conseguentemente un risparmio economico e in linea con l’esigenza di ridurre i danni all'ambiente derivanti dall'inquinamento dovuto ai fumi di combustione e dallo sfruttamento delle cave, a tutto vantaggio del territorio.

Non risulta sussistere un motivo ostativo di carattere generale, all’utilizzo di una dicitura che informi che il vetro proviene in parte (o in maggior parte) dal riciclo dello stesso materiale.

Rientra fra le diciture costituenti specifiche scelte aziendali che si prefiggono di fornire informazioni (facoltative ma veritiere) su qualificanti aspetti produttivi, ecologici e di riciclaggio che riportati in modo facoltativo, non sono previsti dalle normative vigenti del settore vitivinicolo. Nello specifico le norme in tema di etichettatura dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono contenute, oltre che nelle singole disposizioni legislative e regolamentari dei singoli materiali ed oggetti, negli artt 3 e 15 del reg. UE 1935/2004. In generale l’etichetta deve essere realizzata in modo da non fuorviare i consumatori. Con riferimento all’utilizzo di materiali riciclati nel regolamento citato si fanno alcuni riferimenti ai materiali riciclati solo:

- Nei considerando iniziali: L'uso di materiali e oggetti riciclati dovrebbe essere favorito nella Comunità [..]

- Nell’art 5 Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti: Per i gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I e, se del caso, le combinazioni di tali materiali e oggetti o di materiali e oggetti riciclati impiegati nella fabbricazione di tali materiali e oggetti, possono essere adottate o modificate misure specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Non si rileva alcun riferimento relativamente alle indicazioni in etichetta dei prodotti vitivinicoli per tale aspetto. Si legge però nella Circolare del ministero delle Attività produttive n. 168 del 10 novembre 2003 Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari in generale: L’art. 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone, al comma 5, che «tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Si ritiene, pertanto, che un’informazione facoltativa in tal senso, se precisa veritiera e documentabile, possa essere riportata in etichetta nell’ambito delle indicazioni facoltative al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori.

Si suggerisce di separare, possibilmente, queste indicazioni da quelle obbligatorie per legge.

Con riferimento all’adozione di sistemi particolari di energia volti al risparmio, valgono le medesime considerazioni. Non risulta sussistere un motivo ostativo di carattere generale alla apposizione delle diciture sopra riportate che si riferiscono alla fonte energetica.

Tali diciture esplicano al consumatore ignaro alcune specifiche scelte aziendali su qualificanti aspetti produttivi, ecologici e di riciclaggio che riportati in modo facoltativo, non sono previsti specificamente dalle normative vigenti del settore vitivinicolo. Si ritengono, pertanto, consentite se veritiere e documentabili.

Si suggerisce anche in questo caso di separare tali indicazioni da quelle obbligatorie per l’etichettatura del prodotto vitivinicolo. 

Con riferimento al secondo punto.

Le medesime considerazioni valgono anche per il marchio di adesione ai programmi “FSC”, programma che prescrive il rispetto di determinati standard nel processo produttivo, e “RafCycle”, utilizzato dalle aziende partner del progetto che si impegnano a conferire gli scarti provenienti dalla lavorazione delle etichette a uno degli stabilimenti UPM che aderiscono al programma RafCycle.

Si suggerisce anche in questo caso di separare tali indicazioni da quelle obbligatorie per l’etichettatura del prodotto vitivinicolo e di riportarle solo se veritiere e documentabili in caso di controllo.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DM 21/03/1973, art. 3, 15, 16 e 17 del Reg. CE n. 1935/2004 e ss.mm., art. 7 Reg. UE n. 1169/2011, circolare prot. N. 32249/2011.