PARERE sul seguente quesito: La nostra Azienda vorrebbe inserire in etichetta (su tutti i prodotti commercializzati, laddove possibile; quindi, vini fermi bianchi e rossi, vini spumanti, liquori e grappe) una dicitura qualsiasi, che possa richiamare il fatto che le bottiglie provengono da vetro prodotto con una quota di materiale di riciclo

Fermo restando la conferma di quanto sopra, da parte di tutti i nostri fornitori a mezzo dichiarazione scritta (le sto ricevendo in questi giorni) e dato per consolidato il fatto che vale il principio generale, per cui tutto quello che non è espressamente vietato e che è oggettivamente riscontrabile  può essere lecitamente richiamato in etichetta, a meno che questo non abbia le stesse caratteristiche per tutte le merceologie, vi sarei estremamente grato se poteste aiutarmi in tal senso.

Nella documentazione aziendale ho trovato un Capitolato di fornitura bottiglie per vini fermi e frizzanti del 2009 (che vi allego per Vostra praticità), concordato tra Assovetro e Unionvini; al par.2.2.1 si cita esplicitamente che le bottiglie vengono prodotte utilizzando vetro che “deriva dalla fusione di materie prime e rottame di riciclo in proporzioni tali da garantire le caratteristiche di cui al precedente punto”. Questo elemento potrebbe farci rientrare nel vincolo sopra citato, dato che, in tal caso, l’informazione in etichetta non sarebbe più qualcosa di originale o non acquisito come standard da tutte le aziende associate.

In virtù di questo, vi chiederei, pertanto:

-           se il dubbio suddetto è lecito e, se possibile, di chiarircelo

-           se il capitolato citato è tuttora in vigore.

-           se ne esiste uno equivalente anche per vini spumanti “.

 

RISPOSTA.

Premessa.

Il vetro è un materiale naturale e può essere riciclato al 100% senza che la sua qualità ne risenta. Riciclare il vetro, è riconosciuto, è stata la decisione più giusta, da un punto di vista sia ecologico sia economico.

Molte vetrerie promuovono, così , il riciclo in molti se non  tutti i propri stabilimenti ed il vetro usato è diventato la materia prima più importante per la produzione di vetro, arrivando a rappresentare in media oltre il 60% della materia prima utilizzata nell’industria del vetro.

Il  vetro, infatti ,  si colloca all’interno di un ciclo dei materiali chiuso al 100 % e può essere riutilizzato all’infinito, senza perdite di qualità, per la produzione di nuove bottiglie e barattoli per conserve, ecc.. Nel 2009, citano alcune fonti,  sono state risparmiate solo in Europa 13,8 milioni di tonnellate di materie prime, primarie, grazie al riciclo del vetro.

Nell’ambito della normativa nazionale con il D.M. 21.3.1973 e ss.mm. vengono stabilite le norme relative all’autorizzazione ed al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

Il Regolamento (CE) 27 ottobre 2004 n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. In particolare, con l’art.1, si definisce il campo di applicazione specificando che la norma si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti:

a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;

b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Nell’allegato I del Reg. (CE) 1935/2004, sono indicati i materiali a cui la norma fa riferimento, fra i quali il vetro.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) 1935/04 (definito Regolamento Quadro) tutti i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi ed intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione, affinché in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a) costituire un pericolo per la salute umana;

b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Gli oggetti in vetro destinati a venire in contatto con gli alimenti e disciplinati dal decreto 21 marzo 1973 , (disciplina igienica  dei recipienti , utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o d’uso personale), possono essere preparati esclusivamente con le categorie di vetro indicate nella sezione 5 dell’allegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego previste in detto allegato per ciascuna di esse.

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 1935/2004 i materiali e gli oggetti per i quali sono previste misure specifiche, indicati nell’allegato I, devono essere corredati da una dichiarazione scritta che attesti la loro idoneità al contatto alimentare e la conformità alle norme vigenti. Detta documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità deve accompagnare il MOCA (Materiale e Oggetto destinato al Contatto con gli Alimenti) in tutte le fasi dalla produzione alla vendita, ad esclusione della vendita al dettaglio.

L’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti quanto previsto dal Regolamento 178/2002 per la filiera alimentare. In particolare: “ la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità.

L’impresa alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti, l’idoneità al contatto alimentare e verificarne l’idoneità tecnologica per lo scopo a cui è destinato. In pratica dovrà richiedere al produttore o al distributore all’ingrosso la dichiarazione di conformità, conservarla, e 

soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d’uso dichiarate dal produttore.

RISPOSTA.

Per l’etichettatura dei vini, oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate,  sono consentite indicazioni facoltative c.d. libere , anche ricomprese in marchi , conformi all’art. 49 del Reg. CE n. 607/2009 che richiama l’articolo 2 della direttiva n. 2000/13 CE (ora art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011).

Le diciture e il  Marchio non devono, cioè,  contenere parole o parti di parole che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone cui sono rivolte o il mezzo per riportare indicazioni altrimenti non consentite. Le informazioni devono essere oltre che veritiere anche documentabili.

Nel presente caso si rileva che si tratta di informazione che non attiene al mondo del vino o delle altre bevande trattate da codesta ditta richiedente il parere, a particolari modalità di produzione o ad aspetti che attengono all’enologia,  bensì ad aspetti riguardanti l’approvvigionamento dei contenitori/recipienti/imballaggi  in vetro ottenuto anche dal materiale di riciclo; detto riciclo  assicura, secondo notizie  pubblicate, un risparmio energetico dovuto a temperature di fusione inferiori a quello richieste per altre materie prime tradizionali  e conseguentemente un risparmio economico e in linea con l’esigenza di  ridurre  i danni all'ambiente derivanti dall'inquinamento dovuto ai fumi di combustione e dallo sfruttamento delle cave, a tutto vantaggio del territorio.

Non risulta sussistere  un motivo ostativo di carattere  generale,  all’utilizzo di una dicitura che informi che il vetro  proviene in parte (o in maggior parte) dal riciclo dello stesso materiale.

Rientra fra le diciture costituenti specifiche scelte aziendali che si prefiggono di fornire informazioni  (facoltative ma veritiere) su qualificanti aspetti produttivi, ecologici e di riciclaggio che riportati in modo facoltativo,  non sono previsti dalle normative vigenti del settore vitivinicolo.

Tuttavia  con il ricorso ad apposito capitolato/accordo di contenuto simile a quello inviato, fra singoli  contraenti  o fra industria e filiera o parte della stessa, una dicitura specifica assume un suo valore se è “distintiva”,  se fornisce, cioè una informazione,  documentata e tracciata,  diretta a distinguere il prodotto da quello normalmente sul mercato.

Esemplificando,  una dicitura quale “la bottiglia è ottenuta da vetro riciclato” apparirebbe troppo generica e nello stesso tempo potrebbe essere oggetto di osservazione nella misura in cui la quasi totalità delle bottiglie sono fabbricate da tale materiale e potrebbe essere intesa a far ritenere che le bottiglie usate da altre ditte non lo sono.

Un accordo ,  uno specifico capitolato , anche individuale,  potrebbe contenere una clausola secondo cui il vetro riciclato è presente in misura percentualmente superiore a quello di altre bottiglie in commercio .

In ogni caso è doveroso il suggerimento di separare, possibilmente, queste indicazioni da quelle obbligatorie per legge.

Quanto alla richiesta se il capitolato allegato è ancora in vigore, anche per il tempo trascorso, si ritiene superato in parte e non più in uso o rinnovato .

RIFERIMENTI NORMATIVI

DM 21/03/1973, art. 3, 15, 16  e 17 del Reg. CE n. 1935/2004 e ss.mm., art. 7 Reg. UE n. 1169/2011, circolare  prot. N. 32249/2011.