3° Aspetto dell’etichetta oggetto di valutazione.

La lingua utilizzate per l’indicazione  “Product of Italy”  e  Sparkling wine”.

CONSIDERAZIONI

La presenza di indicazioni obbligatorie anche in lingua italiana unitamente ad altre in inglese ,  fa ritenere ,che il prodotto possa essere commercializzato anche in Italia; pertanto, le considerazioni e i suggerimenti che seguono, valgono solo in caso il vino sia commercializzato anche in Italia.

E’ stato in passato ritenuto in una interpretazione ministeriale diretta ai propri uffici di controllo, che, diversamente da quanto previsto dall’art.  121 del Reg. UE n. 1308/2013, che stabilisce che le indicazioni obbligatorie, in questo caso la provenienza “Prodotto in Italia” e il termine che accompagna il nome dell’imbottigliatore, sono riportate in una o più lingue ufficiali della CE, troverebbe applicazione anche il D.Lgs.n. 109/1992  (ora abrogato dal D.Lgs. n. 231/2017) atteso il rinvio operato dall’art. 118 dello stesso regolamento alla direttiva 2000/13 (applicabilità delle regole orizzontali in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli) la quale fino al 12 dicembre 2014 ha trovato attuazione in Italia mediante il citato Decreto legislativo.

Peraltro, per molti aspetti dell’etichettatura, dal 13 dicembre 2014 è in vigore il Reg. CE n. 1169/2011 che all’art. 15 disciplina l’uso delle lingue (regime linguistico), stabilendo che le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua comprensibile da parte del consumatore (in via generale) dei Paesi membri nei quali l’alimento sarà commercializzato.

Tuttavia la stessa fonte, ha lasciato agli Stati membri decidere quale è la lingua da imporre per i prodotti commercializzati nel proprio territorio.

In una  riunione  tenutasi presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) per la presentazione della bozza del decreto (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) , che avrebbe dovuto sostituire per questi aspetti, il  D.Lgs. n. 109/92 a partire dal 13 dicembre 2014 (come detto ora abrogato), è stata ribadita l’obbligatorietà della lingua italiana per il prodotto che circolerà in Italia.

Siamo a conoscenza che dalla Commissione UE è riconosciuto che per i vini si applica la specifica normativa, il Reg. CE n. 607/2009 e ss.mm.,  che in proposito prevede in via generale , l’uso di una o più lingue della UE (almeno per ora).

Premesso il principio dell’utilizzo di una lingua comprensibile per il consumatore dello Stato ove il prodotto è commercializzato, si ritiene che l’indicazione della provenienza, in quanto disciplinata dall’art. 56 del Reg. CE  citato, possa figurare anche in solo “inglese”.

Ad evitare contestazioni  in occasione di controlli ufficiali, peraltro, è doveroso il  suggerimento di riportare, anche aggiuntivamente , tali indicazioni anche in italiano ( Prodotto in Italia, Imbottigliato da …), se commercializzato  anche in  Italia.

 

Riferimenti Normativi

Art.  15 del Reg. CE n. 1169/2011), art.118 e  art. 121 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 50 del Reg. CE n. 607/2009 e ss.mm. (ora art. 40 del reg. UE n. 33/2019