Disposizioni su termini per la conservazione dei campioni, nello specifico campioni analisi per certificazione vino esportato.

 

Premessa.

Disposizioni  previste da normativa  in materia di prelevamento di campioni ufficiali.

 

L’art. 16 del DPR n. 327/1980 , regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962 (Legge sanitaria), prevede, tra l’altro, che una delle parti del campione prelevato, deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito dell’analisi all’interessato.

L’art. 78 dello stesso DPR, stabilisce che “ Il procedimento e le modalità di prelevamento dei campioni previsti nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, all’esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, di esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033.

Queste disposizioni sono applicate dai laboratori dell’ICQRF.

 

Altre disposizioni: prelevamento di campioni ai fini della certificazione dei vini a DOP.

Il recente DM 12 marzo 2019 relativo agli esami analitici, all’art. 5 comma 11 prevede che  degli esemplari di campione prelevato,  due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte dell'organismo di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici.

 

Non si conoscono disposizioni specifiche a carico dei laboratori, anche accreditati, sia in via generale si ai fini delle analisi per la certificazione.

 

Possono essere previsti accordi contrattuali fra i Laboratori e gli operatori richiedenti le analisi.

Appare congrua la conservazione dei campioni per un periodo di 3 mesi dalla data di invio delle analisi all’operatore.