Aspetto/particolare dell’etichetta retro oggetto di valutazione.

L'indicazione “Veneto e Friuli” sotto la cartina.

CONSIDERAZIONI

Fino ad un non lontano passato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 61/2010, era vietato fare riferimento in modo assoluto a termini geografici più ampi o più piccoli della zona di produzione di una DOC/IGP e in particolare a denominazioni corrispondenti o che evocano una DOP/IGP (Veneto e Friuli, in questo caso).

A seguito di innovative interpretazioni si può ora affermare che informazioni che comprendono il nome della IGT Veneto e della DOC Friuli, a particolari condizioni possono figurare in etichetta.

Recentemente la legge 238/2016 all'articolo 44, par. 7, ha previsto quanto segue:

“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell’azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell’etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell’ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, commi 2 e 4, riportare, nell’etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.”

Le suindicate innovative interpretazioni, si pongono, infatti, attualmente con un diverso approccio, nella misura che una informazione aggiuntiva fornita con l’uso del nome di una unità geografica/amministrativa (Veneto e Friuli), ora consentito, figuri per indicare la provenienza (veritiera e documentata) da una zona più piccola o più ampia, sempre ai fini di consentire al consumatore di individuare tale zona.

Alle condizioni illustrate al p. 2 della circolare prot. n. 93871 del 31/12/2014 del MiPAAF, sono consentite informazioni aggiuntive contenenti riferimenti geografici, ai fini di chiarire nei confronti del consumatore la collocazione geografica in cui ricade la zona di produzione, in conformità al comma 2 dell’art. 14 del DM 13 agosto 2012, riportandole:

- nel contesto della descrizione delle indicazioni degli elementi storico-tradizionale e/o

tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie.

- in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle altre informazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori, altresì, a 3 millimetri di altezza e 2 di larghezza e in ogni caso non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP/IGP riportata in etichetta.

Oltre al suggerimento indicato anche in passato di riportare l’informazione all’interno di un cerchio, rettangolo, fra due linee di separazione dalle altre indicazioni obbligatorie, si fa per esaustività presente che in risposta a una richiesta di precisazione di UIV, è stato chiarito che può ritenersi valida e conforme alla normativa richiamata, ogni possibile modalità di collocazione delle indicazioni facoltative che le separi nettamente dalle indicazioni obbligatorie, ovvero in maniera da far distinguere chiaramente le indicazioni obbligatorie, dall’insieme delle altre indicazioni scritte e disegni.

In tal senso, secondo la stessa circolare, la netta separazione può essere realizzata mediante la collocazione delle indicazioni facoltative in una o più apposite parti dell’etichettatura, anche con sfondo di colore diverso, separata o meno da righe o filetti, purché in ogni caso le indicazioni facoltative non prevalgano per dimensioni e colore dei caratteri, nonché per il colore dello sfondo, sulle indicazioni obbligatorie.

Qualora si trattasse di altra DOP/IGP del Veneto e Friuli si applicano le prescrizioni sopra esposte.

Infine si ricorda che se il nome dell'unità geografica più ampia (Veneto e Friuli) fosse associata ad una cartina geografica o disegno la circolare MiPAAF prot. n. 93871 del 31/12/2014 prevede quanto segue:

”Inoltre, si ritiene che, il nome geografico più ampio di cui trattasi possa essere utilmente indicato in etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP, nell’ambito di disegni o rappresentazioni geografiche intese ad evidenziare la collocazione della zona di produzione del relativo vino DOP o IGP, purché preceduto dall’entità amministrativa (regione ..... o provincia di .... ).”

In conclusione nel caso specifico deve essere indicato il nome Regioni Veneto e Friuli e il vino deve provenire da entrambe queste regioni.

Qualora il vino provenga da una sola delle due regioni si dovrà indicare solo questa regione.

Si suggerisce anche l'ipotesi di non indicare il nome delle regioni, ma di limitarsi ad evidenziare sulla cartina la zona di provenienza del vino.

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 44, par. 7 della legge 238/2016, art. 103 e 117 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 49 e 67 del Reg. CE n. 607/2009, all’art. 12 e 14 commi 1 e 2 del DM 13/08/2012, circolare prot. n. 93871 del 31/12/2014 MiPAAF, disciplinare di produzione, altre circolari ministeriali.