Il lotto è previsto da una direttiva UE (direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011) che rinvia quanto alla applicazione alla normativa dei singoli Stati membri : si veda l’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2017 intitolato “Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011”.

I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza  determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L»..”.

Quanto al quesito sulla legalità (conformità) di un eventuale applicazione di uno sticker riportante il numero di lotto (si ipotizza,  quello attualmente poco visibile) si ritiene che tale modalità soddisfi ai requisiti suindicati,  tenuto conto della definizione di etichettatura fornita dall’art. 2 par 2 lettera J del Reg. UE n. 1169/2011:” qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

Per esaustività si ricorda che le sanzioni applicabili in caso di violazione all’articolo 17, sono previste dall’art. 21 dello stesso D.Lgs. n. 231/2017.”