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Con riferimento all’indirizzo dell’imbottigliatore, in particolare al termine “Piave” si evidenzia
che l’art. 44 co. 4 della L. 238/16 prevede che: “Conformemente alla vigente normativa
dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di
nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte,
cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini
geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano
utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati
con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri
usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di
larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla
metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto”.
Si suggerisce, pertanto, di controllare l’altezza dei caratteri, in particolare il rispetto
del rapporto di ½ tra Piave e il nome specifico della indicazione geografica tipica
TERRE SICILIANE, ed eventualmente di apportare le relative modifiche.