3° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.
Modalità di indicazione del titolo alcolometrico.
CONSIDERAZIONI
Tra le indicazioni obbligatorie elencate all’art 119 del Reg. UE n. 1308/13 alla lettera c) è indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo. Per le modalità di indicazione si rimanda all’art. 54 del Reg. CE n. 607/2009 ora Articolo 44 Reg U n. 33/2019 stabilisce che “..il titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol” (tutto in minuscolo e senza puntino).
Può essere preceduto dall'abbreviazione “alc” (in minuscolo e senza punto).
In etichetta retro è riportato “alc. 11% vol.”.
Si invita a riportare l’indicazione senza punto finale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art 119 del Reg. UE n. 1308/13 alla lettera c); Articolo 44 Reg U n. 33/2019