2° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione
Modalità indicazione del titolo alcolometrico effettivo: “Alc. % vol.”.
CONSIDERAZIONI
Si segnala che l’art. 44 del Reg. UE n. 33/2019 stabilisce che “ .. il titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol” (tutto in minuscolo e senza puntino).
La cifra, può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc". Es.: alc. 13% vol”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 119 del Reg. UE 1308/2013 e art. 44 del Reg. UE n. 33/2019.