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2° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione

Modalità indicazione del titolo alcolometrico effettivo: “Alc. % vol.”.

CONSIDERAZIONI

Si segnala che l’art. 44 del Reg. UE n. 33/2019 stabilisce che “ .. il titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol” (tutto in minuscolo e senza puntino).

La cifra, può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc". Es.: alc. 13% vol”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 119 del Reg. UE 1308/2013 e art. 44 del Reg. UE n. 33/2019.