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PARERE sul seguente quesito: “Chiediamo di informarci in merito alla possibilità di imbottigliare presso le sedi Mionetto le seguenti denominazioni:

- Friuli Grave Doc

- Primitivo di Manduria Doc

- Chiaretto Bardolino Doc

- Cerasuolo d’Abruzzo Doc .”

 

RISPOSTA

È stata anticipata per e-mail, in data 25/06/2019, sommaria/riassuntiva risposta, formulata attraverso l’invio di estratti dell’art. 5 di ciascun disciplinare, evidenziando come per le denominazioni indicate non vi siano limitazioni all’imbottigliamento fuori zona.

Prima di riesaminare i singoli casi si ritiene doverosa una premessa.

Le disposizioni sul contenuto dei disciplinari sono attualmente contenute nell’art. 35 della legge n. 238/2016.

E’ previsto, tra l’altro, che nei disciplinari devono essere stabiliti:

- la delimitazione della zona di produzione,

- le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, o in una zona situata nell’unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini a DOP spumanti e frizzanti, al di là delle immediate vicinanze dell’area delimitata purché sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell’Unione europea (art. 35 comma 2 lettera a) della legge n. 238/2016 e art. 6, par. 4, ultimo comma del reg. 607/09 - ora art. 5 del Reg. UE n. 33/2019;

- la previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), che può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea, alla condizione, tra l’altro, che la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a), art. 35 comma 3 lettera a) della citata legge.

Esaminati i disciplinari relativi alle DOP indicate nel quesito, come è stato comunicato, nessuno di questi contiene, attualmente, la previsione dell’imbottigliamento in zona delimitata.

In proposito si evidenzia la particolarità dei disciplinari dei vini Friuli DOC Grave e Bardolino DOC al riguardo della spumantizzazione.

Il primo prevede che le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e il secondo che estende la produzione dello spumante nell’ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia.

Anche per detta categoria di vino, vista la normativa vigente, non è escluso l’imbottigliamento del vino spumante ottenuto anche in stabilimenti ubicati in luoghi diversi da quello di

elaborazione e diversi da quello del territorio di produzione alla condizione che il prodotto abbia conseguito la certificazione e l’idoneità alla denominazione.

Dalle ricerche attuate, per i disciplinari Cerasuolo d'Abruzzo e Primitivo di Manduria è in previsione la richiesta di modifica del disciplinare, mentre per gli altri due non risultano depositate, richieste di modifica dei disciplinari al fine di introdurre l’obbligo dell’imbottigliamento in zona di produzione o in zona delimitata.

In caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire (successivamente) la delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione.