2° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione. Indicazione “GOLD”. CONSIDERAZIONI Quanto al termine “GOLD”, in traduzione “ORO”, si è dell’avviso che l’utilizzo del termine non possa ritenersi consentito. Si evidenzia che il termine “GOLD” (ORO), richiama la corrispondente menzione tradizionale protetta, usata in relazione alla DOC “Marsala”; fa riferimento al colore particolare di questi vini e al metodo di produzione che vieta l'utilizzo di mosto cotto permettendo di ottenere un prodotto di particolare pregio, di colore dorato più o meno intenso (si veda in E-bacchus). Le menzioni tradizionali protette elencate nella banca dati elettronica “E-Bacchus” sono protette ai sensi dell’art. 113 del Reg. UE n. 1308/2013 e possono essere utilizzate per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella domanda di protezione. Va rilevato, inoltre, che le informazioni comprese quelle costituenti marchi o contenute negli stessi devono corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e l'art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011 che fissano il principio generale secondo cui le indicazioni utilizzate nell’etichettatura e presentazione dei prodotti non devono indurre in errore e fornire un’informazione chiara e univoca al consumatore ad esempio sulla provenienza, origine, qualità; non devono essere il modo per far figurare altrimenti non consentita. Pertanto si ritiene che il termine “GOLD” possa incorrere in contestazioni non potendo escludersi che, in sede di controllo ufficiale, possa essere ritenuta configurarsi la violazione all’art.113 del Reg. UE n. 1308/2013, secondo il quale una menzione tradizionale elencata nel registro E-bacchus, è protetta contro qualsiasi usurpazione, anche quando è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili. Si invita a sostituire “GOLD” con una parola diversa. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 113 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011,