1° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.  

Indicazione “Sekt”.

CONSIDERAZIONI Nell'etichetta in esame figura l'indicazione “Sekt” che secondo una traduzione risulterebbe esSere “spumante” in tedesco. Si rileva che il vino in esame sembra essere un vino spumante senza DOP/IGP secco. Nel caso specifico è obbligatorio indicare una delle categorie previste dall'allegato VII, parte II del reg. Ue n. 1308/2013 che per gli spumanti, in lingua tedesca, sono: – Schaumwein (vino spumante), – Qualitätsschaumwein (vino spumante di qualità), – Aromatischer Qualitätsschaumwein (vino spumante di qualità del tipo aromatico). Il termine “Sekt” che significa spumante non corrisponde a nessuno dei 3 termini sopra indicati per riportare la categoria specifica. Pertanto, pur ritenendo possibile indicare aggiuntivamente l'indicazione “Sekt”, è comunque obbligatorio riportare il nome della categoria utilizzando uno dei termini sopraindicati. RIFERIMENTI NORMATIVI Allegato VII, parte II del reg. Ue n. 1308/2013